Ora si cercano nuove soluzioni. Tra le ipotesi una maggiore stretta sull'indice di rivalutazione di pensioni ricche
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Si riapre il nodo degli esodati nella legge di Stabilità. La Ragioneria dello Stato avrebbe evidenziato un aumento delle persone beneficiate dal provvedimento nell'emendamento dei relatori, cosa che renderebbe carente la copertura. Ora si cercano nuove soluzioni. Tra le ipotesi una maggiore stretta sull'indice di rivalutazione di pensioni ricche.
In particolare, la Ragioneria avrebbe bocciato il punto del decreto che inseriva nella platea dei salvaguardati anche "i lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione".
Al contrario, è ancora aperta la discussione sulle altre tre tipologie di salvaguardati. La prima riguarda "lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014".
La seconda comprende "lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria".
Questo, però, date due condizioni: che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
Infine, la terza categoria sulla quale si tornerà a discutere comprende quei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014.