La decisione è stata presa "per difetto del solo presupposto dell'urgenza e senza nulla anticipare sul merito della questione"
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Il vicepresidente della Corte di Giustizia Ue, Antonio Tizzano, ha respinto la richiesta di sospendere il trasferimento dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, da Londra ad Amsterdam poiché manca il presupposto di urgenza. Il Comune di Milano, oltre all'annullamento della decisione sull'Ema, ai giudici aveva chiesto di sospenderne il trasferimento. Non è stata ancora data quindi una valutazione sulla fondatezza del ricorso principale.
La richiesta di sospensiva del Comune di Milano è solo una parte 'secondaria' della causa principale intentata da Milano, che ha chiesto ai giudici dell'Unione l'annullamento della decisione di trasferire la sede dell'Ema da Londra ad Amsterdam. Nell'ambito di questa causa principale, lo stesso Comune ha anche chiesto, in via cautelativa ("procedimento sommario"), di sospendere il trasferimento in attesa del giudizio.
Secondo la Corte, affinché la richiesta di sospensiva sia accolta, devono sussistere cumulativamente due presupposti. Primo, la verosimile fondatezza della domanda principale. Secondo, l'urgenza di provvedere (cioè l'impossibilità, per il richiedente, di attendere la decisione finale senza riportare danni gravi e irreparabili). La mancanza anche di uno solo dei presupposti comporta il rigetto della richiesta. La Corte non ha ritenuto che sussistesse l'urgenza, e quindiha respinto la richiesta.