Incandidabili i condannati

Liste pulite, via libera del Cdm al decreto

Il sì dopo cinque ore di riunione. Il provvedimento prevede l'incandidabilità (sei anni la durata minima) per chi ha riportato condanne definitive superiori a due anni

06 Dic 2012 - 21:38
 © LaPresse

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Il Consiglio dei ministri, dopo cinque ore di riunione, ha dato via libera al decreto legislativo sull'incandidabilità dei condannati in via definitiva a cariche elettive e di governo. Il decreto, si legge in una nota del Cdm, "crea le condizioni per un sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento" e mira "a restituire ai cittadini la necessaria fiducia nei confronti dei candidati alle elezioni e delle istituzioni".

Se condanna durante mandato c'è decadenza
Le condizioni che determinano l'incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l'assunzione e lo svolgimento delle cariche di governo (presidente del Consiglio, ministri, vice ministri, sottosegretari, commissari straordinari). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall'incarico.

Non in lista condannati a pene sopra i 2 anni
Nel dettaglio, il decreto prevede l'incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie. Coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone). E poi coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato). Infine, coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.

Durata incandidabilità non inferiore ai 6 anni
L'incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità non è inferiore a sei anni. Altrettanto vale per gli incarichi di governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell'incandidabilità o del divieto di incarichi di governo è aumentata di un terzo.

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