Aggravante per chi fugge e non presta soccorso. Pene inasprite se il pirata della strada è sotto l'effetto di droghe o alcol. Stretta anche per le lesioni
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L'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo al ddl che introduce il reato di omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti. La norma, che ha già ricevuto il via libera della Camera, è ora legge. Pene inasprite per l'omicidio stradale colposo, soprattutto se l'incidente avviene sotto l'effetto di droghe o alcol. Prevista un'aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga.
La sanzione può arrivare fino ai 18 anni di carcere - Resta la pena già stabilita in precedenza (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. E' punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. Il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni.
Stretta anche per le lesioni - L'ipotesi di base rimane invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Norme specifiche per chi guida mezzi pesanti - L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Le sanzioni vengono aumentate anche per chi si dà alla fuga dopo aver causato un incidente.
Aumento di pena per chi fugge e non presta soccorso - Se il conducente si allontana senza prestare soccorso scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti.
Revoca della patente - In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato anziché la revoca vi sarà l'inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo.
Raddoppio della prescrizione - Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (stato di ebbrezza per alcol e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Pena diminuita se l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima - La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
Misure coattive - Previsto il prelievo coattivo di campioni biologici di Dna su ordine del giudice o del pm, nel caso in cui il ritardo degli esiti possa determinare negativamente il risultato delle indagini.