Il testo, giunto in quarta lettura alla Camera dopo le modifiche al Senato, è basato unicamente su strumenti preventivi e non più su interventi penali
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L'Aula della Camera ha approvato all'unanimità con 432 voti favorevoli la proposta di legge sul cyberbullismo, che diventa così legge. Il provvedimento, giunto alla Camera in quarta lettura, era stato modificato al Senato privilegiando un'impostazione basata esclusivamente su strumenti preventivi di carattere educativo; il testo trasmesso dal Senato si riferisce inoltre solo al cyberbullismo e non anche al bullismo in generale.
Il provvedimento introduce dunque una serie di misure di carattereeducativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire unamaggior consapevolezza tra i giovani del disvalore dicomportamenti persecutori che, generando spesso isolamento edemarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi suvittime in situazione di particolare fragilità.
Oscuramento o rimozione entro 48 ore dalla richiesta - La legge prevede che il minorenne, sopra i 14 anni, vittima di bullismo informatico (come anche ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve realizzare quanto chiesto nelle successive 48 ore. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore.
Prevenire a scuola - La normativa istituisce inoltre un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del ministero dell'Istruzione, sentito il ministero della Giustizia, di apposite linee di orientamento, da aggiornare ogni due anni, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento devono prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Si prevede, inoltre, la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le forze di polizia, con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Interventi educativi - Previsti poi interventi di carattere educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di Internet). In caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, viene stabilito l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Si applica la disciplina sull'ammonimento del questore, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore), ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.