Dichiarato illegittimo l'articolo 299 del codice civile nella parte in cui consente solo di anteporre "il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"
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La Consulta torna a occuparsi di cognomi. Dopo le sentenze con cui definiva “il cognome solo del padre un retaggio patriarcale” ora ha deciso che chi è adottato quando è già maggiorenne può aggiungere (anziché anteporre) il cognome dell’adottante al proprio. È quanto si legge nella sentenza n.135 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 299, primo comma, del codice civile, "nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto".
La norma in questione, nel disporre che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, prevedeva la sua automatica anteposizione. La Corte ha sottolineato l'importanza, nell'adozione della persona maggiore d'età, della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante, nonché della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo. Tuttavia ha ritenuto lesivo, degli articoli 2 e 3 della Costituzione che, in considerazione degli interessi implicati, l'ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l'adottando maggiore d'età sia l'adottante si siano espressi in tal senso.
La Corte ha precisato che la questione le è stata prospettata con esclusivo riguardo all'adottato maggiore d'età e a questi, pertanto, si riferisce.