LA SCHEDA

Aereo fuori pista a Bergamo, i diritti dei passeggeri

I consigli dell'Unione Nazionale Consumatori: a chi è rimasto a terra spettano assistenza, rimborso o riprotezione

05 Ago 2016 - 15:46

Assistenza, rimborso o riprotezione: è quanto spetta ai passeggeri rimasti a terra dopo il fuori pista di Bergamo. Parola dell'Unione Nazionale dei Consumatori. "Sul caos prodotto dall'incidente all'aeroporto di Orio al Serio e sui voli cancellati è bene ricordare che i consumatori hanno diritto all'assistenza e, a scelta del consumatore, al rimborso del biglietto non usato oppure alla riprotezione su un volo alternativo", ricorda Massimiliano Dona, segretario dell'associazione. Che precisa: "In questo caso particolare, però, non è dovuta la compensazione pecuniaria, dato che la cancellazione dei voli è stata causata da circostanze eccezionali. Naturalmente c'è un limite anche all'eccezionalità dell'evento. Più ore passano da un incidente più diventa possibile anche il diritto alla compensazione".

Cosa prevede la Carta dei diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo:

Rimborso o riprotezione Il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l'imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.

Assistenza Il consumatore ha diritto, a titolo gratuito, all'assistenza, ossia a due telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all'attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione.

Compensazione Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso, si ha poi diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'Ue. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi. Il diritto non scatta se il consumatore è informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.

La compensazione pecuniaria non è dovuta anche se, come in questo caso, il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio incidenti, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi). In tal caso resta il diritto al rimborso (o riprotezione) e all'assistenza.

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