La sentenza si riferisce al caso specifico di un automobilista che aveva fatto ricorso per via di un errore procedurale da parte degli agenti, che non gli avevano comunicato la possibilità di rivolgersi a un avvocato
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Per provare la guida in stato di ebbrezza potrebbero bastare le testimonianze e le valutazioni della polizia, anche senza alcoltest. È quanto emerge da una sentenza della Cassazione, che tuttavia si riferisce a un caso specifico. E cioè quello di un automobilista che, nonostante fosse visibilmente ubriaco al volante, ha ottenuto che il test fosse nullo per via di un errore procedurale da parte degli agenti, che non gli avevano comunicato la possibilità di rivolgersi a un avvocato. Sebbene lo stesso esame non costituisse una prova legale, l'uomo è stato comunque condannato per via del verbale redatto dalle forze dell'ordine, in cui si stabiliva che il tasso di alcol nel sangue era superiore alla soglia limite di 1.5.
Come riporta Il Messaggero, secondo la sentenza della Corte di Cassazione basterebbero dunque elementi "obiettivi e sintomatici", raccolti dagli agenti, per configurare la guida in stato di ebbrezza. Se nel verbale della polizia stradale viene specificato che la guida dell'automobilista non era lineare, nell'abitacolo c'era forte odore di alcol e l'uomo non era capace di rispondere alle domande, allora le valutazioni dei controllori possono prescindere dall'alcoltest vero e proprio.
Attenzione però: il caso non rappresenta un precedente applicabile a ogni caso. Nelle motivazioni dei giudici infatti si legge: "Con specifico riferimento al caso contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base a elementi sintomatici. Per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codice della strada (guida in stato ebbrezza, ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione". Una "congrua motivazione", per l'appunto, può essere la testimonianza e la valutazione da parte degli agenti di essere di fronte a un conducente in stato di ebbrezza.
Nella sentenza si legge ancora che, "in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti. Certamente riconducibile a un uso assai elevato di bevande alcoliche, sicuramente superiore alla soglia di 1.50". L'esempio addotto dalla Cassazione sono "la riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol e l'assoluta incapacità del conducente di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria".
Con queste motivazioni la Corte, pur riconoscendo la non ammissibilità dell'alcoltest in sede legale, ha respinto il ricorso di un automobilista di Brescia condannato in Appello. Il caso risale a luglio 2023, quando all'uomo erano stati comminati sei mesi di arresto, un'ammenda di 1.500 euro e la revoca della patente perché aveva causato un incidente mentre era ubriaco al voltante. L'imputato aveva però impugnato la sentenza sottolineando che i giudici, pur dichiarando inutilizzabile l'accertamento dell'alcoltest, avevano dato per certo che lui fosse in stato di ebbrezza mentre era alla guida basandosi sulle sole testimonianze degli agenti. Eppure queste sono state ritenute sufficienti a confermare la condanna, nel caso specifico.