MATRIMONIO TRANS

Emilia: marito cambia sesso, nozze valide

Un cittadino brasiliano transessuale era stato espulso dalla questura di Reggio Emilia dopo essere diventato donna. Per la polizia il suo matrimonio era fittizio. Ma il giudice gli concede un nuovo permesso di soggiorno

04 Mar 2013 - 19:10
 © Ap/Lapresse

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Anche se il marito cambia sesso, il matrimonio resta valido perché non si può escludere il legame affettivo tra i coniugi. E' la sentenza del tribunale di Reggio Emilia che ha come protagonista un cittadino brasiliano transessuale sposato a un'italiana, poi diventato donna e per questo espulso dall'Italia dalla questura emiliana che sosteneva che avesse contratto un matrimonio fittizio. Il giudice gli ha concesso un nuovo permesso di soggiorno.

Con la sentenza, il tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso contro la propria espulsione del brasiliano transessuale, diventato donna, ma ancora registrato all'anagrafe come maschio. Al brasiliano, sposato con una cittadina italiana da circa sei anni, la questura aveva rifiutato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Dopo le nozze, l'uomo si era sottoposto a una rettificazione del sesso e aveva così assunto comportamenti e aspetto di donna. Questo cambiamento, per la polizia cittadina, è la prova che il matrimonio con una donna fosse solo fittizio.

Ma il giudice la pensa diversamente: l'uomo, come confermano i testimoni, convive ancora con la moglie e la coppia è legata da un rapporto affettivo "evidente ed intenso". Inoltre, una sentenza della Corte costituzionale tedesca del 2008 afferma che è frequente che persone che si identificano con il sesso opposto abbiano attrazione sessuale per questo sesso. Inoltre, per il giudice, solo un cambio di sesso registrato all'anagrafe sulla base di una sentenza del tribunale può essere causa di divorzio. Infine, il giudice ricorda che la questura non possa entrare troppo, facendo indagini, su presunti matrimoni fittizi nella privacy e negli affetti di una famiglia, che sono tutelati dall'art. 29 della Costituzione.

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