LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Ruby, giudici: la ragazza fece sesso con Berlusconi in cambio di soldi

"Berlusconi, regista del bunga bunga, sapeva - si legge nelle motivazioni della sentenza - che Ruby era minorenne". Per questo pagò testimoni e fece pressioni sulla Questura, parlando di un "incidente diplomatico"

21 Nov 2013 - 17:37
 © LaPresse

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E' "provato che l'imputato abbia compiuto atti sessuali con Ruby in cambio di ingenti somme di denaro e altre utilità, quali gioielli". Lo scrivono i giudici di Milano nelle motivazioni della sentenza del processo Ruby a carico di Silvio Berlusconi, condannato a 7 anni. Il tribunale ha ritenuto che la "valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzi lo stabile inserimento" di Ruby "nel collaudato sistema prostitutivo di Arcore".

"Berlusconi regista del bunga bunga" - "Risulta provato che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava via al cosiddetto bunga bunga in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i decidere dell'imputato", scrivono poi i giudici.

"Sapeva che era minorenne" - "Proprio la cronologia degli accadimenti oggetto del presente processo ed il chiaro contenuto dei dialoghi captati convergono nel fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'imputato della minore età" di Ruby, si legge ancora nelle motivazioni.

"Testimoni pagati" - Silvio Berlusconi ha una "capacità a delinquere consistita nell'attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010 attuata anche corrispondendo a Ruby e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro".

"Pressioni sulla Questura" - Per i giudici, il Cavalieri si servì della sua funzione pubblica per interessi privati. "Quando era premier e telefonò al capo di gabinetto della Questura, Pietro Ostuni, per chiedere la liberazione di Ruby, non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo". Per la Corte, Ostuni "ha aderito alla richiesta avanzata dall'imputato, al solo fine di scongiurare il potenziale pericolo di subire pregiudizi in ambito lavorativo, nel caso non avesse adempiuto alla pretesa di Berlusconi". La telefonata in Questura nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 per ottenere il 'rilascio' di Ruby va "correttamente qualificata come concussione per costrizione".

Parlando poi del reato di concussione, ossia delle pressioni di Berlusconi per la liberazione di Ruby, i giudici di Milano sottolineano "la sproporzione tra l'intensità e la costrizione, proveniente dalla seconda carica istituzionale dello Stato, rispetto allo scopo avuto di mira, nel caso di specie il rilascio di una prostituta di 17 anni".

"Parlò falsamente di un incidente diplomatico" - Berlusconi ha adombrato "falsamente un possibile incidente diplomatico" in relazione al suo intervento per far rilasciare Ruby, causando una "pregnante compromissione del bene giuridico tutelato dalla concussione e individuato nell'esigenza di assicurare il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione e il corretto funzionamento delle istituzioni". Berlusconi ha sempre negato le accuse, e ha definito le serate nella sua villa "cene eleganti" citando diversi testimoni, e ha sempre dichiarato di aver aiutato economicamente Ruby solo per favorire la sua uscita da un momento di difficoltà.

"Ruby mentì per interessi patrimoniali" - Ruby "ha mostrato di avere degli interessi personali di ordine patrimoniale a mentire" anche sul fatto di avere compiuto atti sessuali a pagamento con Silvio Berlusconi, quando era minorenne. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza. Le dichiarazioni della giovane marocchina, secondo i giudici, "non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, soprattutto quando (...) abbia reso diverse versioni nel tempo in contrasto tra loro".

Legali Berlusconi: "Sentenza surreale" - "Una sentenza surreale, in totale contrasto con gli elementi probatori, con la logica, con i fondamentali principi di diritto e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione". E' quanto dichiarano Piero Longo e Niccolò Ghedini, legali di Berlusconi. "Ruby ha sempre negato fin dal primo momento qualsiasi atto sessuale con il presidente Berlusconi e qualsiasi dazione di denaro a ciò rivolta. La teste ha sempre ribadito che era inconsapevole, comunque, della sua minore età", spiegano gli avvocati. "La condanna ad un cittadino a sette anni di reclusione in un processo dove tutte le asserite persone offese ne attestano l'innocenza, compresi i funzionari di Ps, è davvero un fatto che poteva accadere - sottolineano - soltanto a Berlusconi".

"Condanna non sarà confermata" - "Anche con tutta la migliore volontà accusatoria non sarà possibile confermare questa sentenza nei gradi successivi di giudizio", concludono i due avvocati.

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