Cassazione condanna direttore banca
Il direttore di una banca è stato condannato per violenza sessuale per aver tentato di baciare, con un "mero sfioramento delle labbra", una dipendente dell'istituto di credito che dirigeva. La Cassazione ha infatti confermato la condanna a 14 mesi di reclusione (con la condizionale) nei confronti di un 50enne direttore di una piccola banca del Trevigiano. Dopo la sentenza, l'uomo si è dimesso.
Era il giorno di San Valentino, del 2000, e il direttore aveva cercato di baciare sulle labbra la bella collega. Ma per la resistenza della donna era a malapena riuscito a sfiorarle il viso. Per questa avance il Tribunale di Treviso, il 24 maggio 2002, lo ritenne colpevole di violenza sessuale condannandolo a un anno e due mesi di reclusione. Il 20 maggio 2003, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado. Senza successo l'uomo fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il suo comportamento non era qualificabile come violenza sessuale in quanto non aveva "contenuto libidinoso".
Ma la Suprema Corte gli ha risposto - ribadendo il suo rigido orientamento su questa materia - che nella nozione di atti sessuali rilevanti ai fini della condanna per violenza sessuale "si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente". "Tra gli atti suscettibili di integrare il delitto di violenza - spiega la III Sezione penale di Piazza Cavour (sentenza 549) - possono essere ricompresi palpeggiamenti e sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e rapidi (come palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)".
Inoltre, il direttore di banca dovrà risarcire economicamente la sua 'vittima' per il suo maldestro tentativo di baciarla. Così i giudici del Palazzaccio hanno rigettato il ricorso dell'uomo e lo hanno condannato a pagare a favore della dipendente 1.500 euro, di cui 1.200 a copertura delle spese legali. Il danno subito dalla donna è stato quindi quantificato in 300 euro. Ora l'uomo si è dimesso e definisce quanto accaduto " tutta una messa in scena. Mi sono dovuto dimettere nei giorni scorsi ma non perché sia colpevole di qualcosa . La querela è stata sporta a distanza di tanto tempo da quel 14 febbraio. E poi basta pensare alla data scelta dalla querelante. Il giorno di San Valentino: si tratta di una storia tutta costruita. Eppure io mi sono dovuto dimettere e ora, sulla soglia dei cinquant'anni mi dovro' trovare un altro lavoro". In banca? "Non credo proprio",
Dal bacio alla palpatina: i gesti proibiti dalla cassazione. Concesso solo il piedino
Concesso solo il piedino: è questo in sintesi , sentenza dopo sentenza, quello che la cassazione ancora non include tra i reati di violenza sessuale. Un bacio mai dato infatti può costare una condanna per violenza sessuale, oltre al posto di lavoro. Il polso, poi, è "zona erogena": dunque meglio astenersi dall'accarezzarlo se non si vuole incorrere in una condanna penale. E allora, ecco i gesti che, per quanto affettuosi possano sembrare, la Cassazione invita ad evitare sia dentro che fuori l'ufficio. Si parte dalla pacca sul sedere: in un primo tempo la cassazione aveva dato l'ok alla palpatina se "isolata e repentina". Quattro anni dopo ci hanno ripensato e il 18 gennaio del 2005 hanno sentenziato che il palpeggiamento del sedere integra gli estremi della violenza sessuale. Quattordici mesi ad un signore che aveva dato una pacca ad una ragazza per strada. Ai fini della consumazione del reato, hanno infatti stabilito, "non rileva il fatto che l'atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo". Da evitare tassativamente gli abbracci alla segretaria: sono veri e propri atti di violenza sessuale, hanno sancito i giudici respingendo il ricorso di un 56enne titolare di un'azienda di Poggibonsi, condannato ad un anno e tre mesi di reclusione (inclusivi dei doppi benefici di legge) per aver appunto osato abbracciare la segretaria. Off limits anche il polso. Per i giudici di piazza Cavour può essere considerato zona erogena, e accarezzarlo con libidine può dunque costituire reato. Così il 15 maggio del 2003 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione rendeva definitiva la condanna a 14 mesi di reclusione per atti sessuali per un signore che aveva fermato per strada una ragazza in motorino e le aveva messo addosso gocce di profumo accarezzandole i polsi. Al bando anche la mano morta, i toccamenti e i palpeggiamenti, seppur fugaci, ha avuto modo di stabilire la Suprema Corte, costituiscono atti sessuali punibili, in quanto la disciplina introdotta dalla legge n.66 del 1996, a proposito della violenza sessuale mira a sanzionare tutti gli atti che, indirizzati verso zone erogene siano idonei a compromettere la libera disponibilità della sfera sessuale dell'individuo. L'unico sfogo che la Cassazione ancora sembra concedere è fare piedino. Il gesto, infatti, sancì con la sentenza 2510 del 2000 non costituisce atto di libidine, pertanto non è penalmente punibile. Il gesto di fare "piedino" ossia di trattenere il piede di un'altra persona tra i propri, osservò in proposito la Suprema Corte, non è una manifestazione dell'istinto sessuale e quindi non è un reato. Venne così assolto un professore accusato di atti di libidine nei confronti di una studentessa.