Lo stabilisce una recente sentenza della Cassazione sulle sanzioni per eccesso di velocità su strade urbane a scorrimento veloce ed extraurbane secondarie
E' nulla la multa che arriva per eccesso di velocità, rilevato dall'autovelox posizionato senza pattuglia su strade urbane a scorrimento veloce e su quelle extraurbane secondarie, se nel verbale che l'accompagna non viene riportata l'ordinanza del prefetto che autorizza l'installazione del dispositivo di controllo in quel preciso punto. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, riportata da www.laleggepertutti.it.
La novità, dunque, per contestare la multa, riguarda l'eccesso di velocità in strade urbane ad alto scorrimento e quelle extraurbane secondarie. Perché in queste situazioni l’autovelox può essere sì attivato "in modalità fissa e automatica", ossia senza la presenza della polizia, ma previa autorizzazione di un decreto del prefetto.
Tale ordinanza, che deve indicare l’esatta chilometrica dove l’autovelox può essere posizionato, serve a evitare eventuali abusi delle forze dell’ordine. Posto, infatti, che la regola generale è quella della contestazione immediata, per dare all'automobilista la possibilità di difendersi subito e personalmente, l’eccezione è possibile solo quando non è possibile l’arresto delle auto, perché pericoloso per il traffico. Così il decreto prefettizio serve proprio a verificare che l’installazione dell’autovelox in "modalità automatica" corrisponda davvero a esigenze di tutela della circolazione e non a scopi di cassa del Comune.
Con l'ultima sentenza in materia, per la Cassazione "la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione".