gruppo impossibilitato a suonare per un incidente

Tropea, sposini vincono la causa contro la band che non suonò e rovinò il matrimonio

Il gruppo non si esibì perché fermato da un incidente, ma per il giudice di pace di Milano la motivazione non è valida: "Violata la Costituzione"

28 Ago 2021 - 09:34
 © tgcom24

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La mancanza di musica alle nozze "ha comportato uno stato di profondo e persistente dispiacere, stress, nervosismo e imbarazzo", pertanto la coppia di sposini di Tropea (Vibo Valentia) va risarcita. E' quanto ha deciso il giudice di pace di Milano in merito a una causa per la mancata esibizione a un matrimonio in Calabria di una band che arrivava da Milano e che era rimasta bloccata per un incidente. Il giorno del sì "rovinato" è stato il 30 giugno 2018 e dopo una lunga battaglia legale è arrivata la sentenza in cui è stato riconosciuto "uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo" e la violazione della Costituzione.

La sentenza - Gli sposi avevano chiesto, come riporta Il Giorno, il rimborso del cachet già versato alla società che ha fornito il complesso, senza ricevere in risposta un euro. La società di servizio, che non ha neanche inviato una band sostitutiva, magari reclutata sul posto, è stata condannata a risarcire alla coppia un danno morale pari a "circa dieci volte il corrispettivo pattuito", oltre a 1.500 euro per le spese legali.

Questo perché - ha motivato il giudice - "la lesione dell’interesse sotteso al contratto e relativo alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di una coppia comporta uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo".

 

E per il maxi-rimborso si tira in ballo anche la Costituzione: "L'importanza sociale riconosciuta all'evento - argomenta il giudice - diretto al soddisfacimento dei diritti inviolabili tutelati dall’articolo 2 della Costituzione: la libertà della comunità familiare, cioè il matrimonio". E il "turbamento patito" - conclude il giudice - a causa dell’assenza dei musicisti "non può che condizionare negativamente il ricordo di un giorno unico e non ripetibile".

Respinte, dunque, al mittente le motivazioni della società fornitrice del servizio, che aveva giustificato l'inadempimento per una causa esterna, l'incidente stradale: "L’incidente appare oltre che sfornito di certa prova anche non integrare circostanza eccezionale, inevitabile, imprevedibile e, soprattutto, insuperabile".

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