Per gli "ermellini", non può essere un "elemento ostativo all'adozione" il fatto che "il nucleo familiare sia omogenitoriale"
Adozioni gay, la neo-mamma: "Siamo felici" © Tgcom24
La Cassazione ha dato il via libera al "riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di un minore" da parte di coppie gay. Con questa sentenza gli "ermellini" hanno convalidato la trascrizione, nell'anagrafe italiana, dell'adozione, avvenuta a New York, di un bambino da parte di una coppia costituita da un italiano e da un cittadino americano.
La vicenda - La Suprema Corte, con il verdetto, ha respinto il ricorso del sindaco di un Comune lombardo, contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Milano il 9 giugno 2017 aveva detto sì al riconoscimento dell'adozione del piccolo, che oggi ha circa dieci anni, da parte dei due padri. Padri che, in seguito all'adozione ottenuta a New York si erano anche sposati negli Usa. Per gli "ermellini", non può essere un "elemento ostativo all'adozione" il fatto che "il nucleo familiare sia omogenitoriale”, una volta escluso l'accordo di "maternità surrogata".
Controllo giurisdizionale complessivo - Per la delicatezza della questione e la novità del caso, la vicenda è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con il verdetto 9006 depositato a seguito dell'udienza presieduta dal Primo presidente della Cassazione Pietro Curzio. In particolare, gli "ermellini" rilevano che il provvedimento di adozione estero in questione "non si è fondato solo sul consenso dei genitori biologici ma anche sugli esiti di un'indagine relativa all'idoneità della coppia adottante". Questo significa che "il controllo giurisdizionale non si è limitato al riscontro del consenso dei genitori del minore ma ha avuto carattere complessivo, investendo tutte le parti del giudizio".
Per la Cassazione, se in casi del genere emerge "con obiettività probatoria" che la scelta "di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottandi" o che il "consenso prestato" sia la conseguenza di un "accordo vietato e sanzionato penalmente dal nostro diritto interno" in quanto viola diritti fondamentali della persona, "come l'accordo sulla surrogazione di minore", allora devono essere valutate - al momento della trascrizione dell'atto o da parte dei giudice - non solo tutta la documentazione formale ma anche "le modalità di produzione" dell’adozione.
Le sollecitazioni della Consulta - La Cassazione inoltre ricorda che sulla scia dei verdetti comunitari e delle convenzioni internazionali, la Consulta ha più volte "sollecitato il legislatore" ad ampliare "le condizioni di accesso all'adozione legittimante", dato che fin dagli anni Novanta ci si confronta "con le richieste di costituzione di status genitoriali adottivi da parte di soggetti diversi dalle coppie coniugate eterosessuali".