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Anche per chi è soggetto a misure di contenimento dell'epidemia
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Chi ha prenotato un biglietto aereo, ma non potrà partire a causa delle cancellazioni del volo legate alle restrizioni disposte da alcuni Paesi per la paura da contagio del coronavirus o a causa del blocco del volo per disposizione delle autorità avrà il rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Lo ha precisato l'Enac in una nota.
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A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all'accesso di passeggeri provenienti dall'Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l'espansione della epidemia Covid-19 - si legge nella nota - l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, fornisce le informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta "forza maggiore".
"I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 del Regolamento del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore".