Napoli, in coda per il vaccino alla mostra d'Oltremare
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"Il comportamento colposo - scrive l'Istituto - non comporta l'esclusione dalla tutela assicurativa" perché la scelta di non vaccinarsi è solo una delle concause dell'evento
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Infermieri e operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi ma poi si contagiano con il coronavirus hanno comunque diritto all'infortunio sul lavoro, se il contagio risulta avvenuto in questo contesto. E' quanto emerge dalla lettera inviata dall'Inail alla direzione regionale della Liguria sul caso degli infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino e poi si erano contagiati.
La lettera dell'Inail - "Sotto il profilo assicurativo - si legge nella missiva - il comportamento colposo del lavoratore, in cui rientra anche la violazione dell'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé l'esclusione dell'operatività della tutela prevista dall'assicurazione gestita dall'Inail".
Non scontato il risarcimento dal datore di lavoro - Il dipendente potrebbe però non avere il diritto di chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro nel caso in cui abbia rifiutato il vaccino e si sia contagiato. "Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro - chiarisce infatti il documento -, ma non comporta l'esclusione della tutela assicurativa apprestata dall'Istituto in caso di infortunio".
La "colpa" una delle concause del contagio - In merito ai comportamenti colposi per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, secondo la giurisprudenza, anche se ovviamente la violazione di norme anti-infortunistiche da parte del lavoratore va considerata un comportamento illecito, "l'illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell'infortunio come evento indennizzabile, in quanto la colpa dell'assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento".
No al concetto di "rischio elettivo" - L'Inail sottolinea infine che non appare nemmeno ipotizzabile, nel caso in cui si rifiuti il vaccino, "l'applicazione del concetto di rischio elettivo", elaborato dalla giurisprudenza per delimitare sul piano oggettivo l'occasione di lavoro e, dunque, il concetto di rischio assicurato o di attività protetta. "Il rischio di vaccinarsi - spiegano all'Inail - non si può configurare come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore". Inoltre, "non si rileva allo stato dell'attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore".
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