rischiava l'ergastolo

Cospito, la Corte costituzionale apre la via per lo sconto di pena

Dichiarato illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale "nella parte" che "vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti" sull'aggravante "nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo"

19 Apr 2023 - 13:59

Possibile sconto di pena per Alfredo Cospito, il detenuto anarchico condannato all'ergastolo, in terzo grado, per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale non riconoscere le attenuanti ritenendo illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale, con cui era stata rideterminata la pena, che in Appello era stata fissata a 20 anni di carcere. Secondo la Corte, "il carattere fisso della pena esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva".

L'attentato del 2 giugno 2006

 Ora la Corte d'assise d'appello di Torino deciderà la pena da infliggere a Cospito per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Per quei due ordigni ad alto potenziale piazzati nei cassonetti dei rifiuti vicino a uno degli ingressi della Scuola, il 2 giugno 2006, l'anarchico sta già scontando una condanna a 20 anni di reclusione. Ma la Cassazione ha riqualificato il reato come strage politica, punita con l'ergastolo, mettendo i giudici torinesi nella condizione di dover rideterminare la pena.

Attenuanti e codice penale

 Sono stati proprio i magistrati piemontesi a chiamare in causa la Corte costituzionale. A Fossano non ci furono né morti né feriti, ma soltanto danni. Per questo, secondo la Corte d'appello di Torino, si potrebbe riconoscere l'attenuante dei fatti di lieve entità, che ridurrebbe la pena di un terzo. L'ostacolo era l'articolo 69 del codice penale, sul quale ora si è pronunciata la Consulta. 

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