Tribunale unico e più voce ai minori con il nuovo ordinamento. L'obiettivo è la riduzione dei tempi attraverso procedure più snelle e accorpamento delle funzioni
Entra in vigore dal primo marzo il nuovo diritto di famiglia legato alla riforma Cartabia della giustizia. Attraverso un Tribunale unificato, un solo giudice e un unico rito sarà concesso più ascolto ai figli minori e sarà approntato un "piano genitoriale" su scuola e attività ludico-ricreative per decidere su affidi o diritto di visita dei genitori. Previsto inoltre un pm che può fare più indagini per inoltrare meno ricorsi successivamente sulla perdita della potestà genitoriale o sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Al centro del nuovo diritto di famiglia le separazioni (79.917 nel 2020 secondo l'Istat, una su tre consensuale fuori dai Tribunali) e i divorzi (66.662, uno su due consensuale). I pilastri delle norme contenute nella legge delega sul processo civile, approvate dal governo Draghi, hanno l'obiettivo di fondo di ridurre del 40% i temi nella giustizia civile, in chiave Pnrr. Ecco i principali cambiamenti previsti.
Entro ottobre 2024 nascerà il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Si tratterà di strutture sia circondariali, nelle città più piccole, sia distrettuali. In tal modo si potrà superare l'attuale frammentazione di competenze, spaccate tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni (questo rimane in vigore ma con funzioni più specifiche) e Giudice tutelare. Restano escluse da questo accorpamento solo le adozioni e i procedimenti di competenza delle sezioni Immigrazione.
Tribunale unico, rito unico, davanti a un solo giudice: la causa non dovrà più avere due fasi, come succede oggi, con la prima comparizione davanti al Presidente (udienza presidenziale) e successivamente davanti al Giudice istruttore. Si potrà presentare in contemporanea, in un unico atto, domanda di separazione e domanda di divorzio. Sarà un solo procedimento che comincia con il deposito sin da subito di atti introduttivi che contengono il racconto dei fatti e dei mezzi di prova. La procedibilità del divorzio dipenderà da due criteri: una sentenza passata in giudicato sulla separazione e la cessazione, senza mai interruzioni, della convivenza tra i due coniugi.
Nei casi in cui siano stati stabiliti contributi periodici di denaro e assegni di mantenimento, il giudice potrà ordinare indagini anche di polizia tributaria sui redditi i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle due parti.
Rilevanza sempre crescente viene data all'ascolto del minore, anche con età inferiore ai 12 anni, che ha "diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella sua sfera individuale". E' quanto si legge nella Relazione illustrativa della riforma che ha recepito gli indirizzi di normative e convenzioni sovranazionali. Il giudice dovrà tenere in considerazione "età e grado di maturità" e l'ascolto potrà avvenire in forma diretta o con l'assistenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile (ascolto assistito). Anche la competenza territoriale dei giudici sulle cause di famiglia dipenderà dal luogo di residenza abituale del minorenne.
I coniugi con figli sono tenuti a presentare un "piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alal scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute" con informazioni utili che permettano al giudice di costruire un percorso "su misura" rispetto a vita pregressa, abitudini o sulle scelte più 'complicate' riguardanti affido, collocamento e diritto di visita.
In vista dell'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie "la figura del pubblico ministero appare centrale" e vengono precisati i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità di eventuali ricorsi per perdita della potestà genitoriale o altre fattispecie. Le statistiche degli uffici dei pm minorili dimostrano che lo svolgimento di accertamenti preliminari riduce i ricorsi successivi limitando un intervento dell'autorità giudiziaria "vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo".