Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso del proprietario del veicolo che chiedeva il risarcimento integrale: le responsabilità sono condivise
© Ufficio stampa Ferrari
Un meccanico guida una Ferrari da Roma a Frosinone per venderla ma in un incidente la distrugge. L’uomo è stato ritenuto responsabile del danno al 50%, da dividere con il proprietario. Il motivo? L’auto non aveva effettuato la revisione. Così ha deciso la Cassazione respingendo definitivamente il ricorso presentato dal cliente, chiudendo una vicenda giudiziaria che va avanti da sedici anni
I fatti - Stando alla ricostruzione di Ciociaria oggi, i fatti al vaglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione risalgono al 2008. Durante il tragitto tra Roma e Frosinone il meccanico ha un incidente e distrugge completamente la Ferrari. A quel punto il proprietario della vettura denuncia il professionista per chiedere il risarcimento dei danni.Nel mirino anche la concessionaria per la quale lavora.
Responsabilità condivisa - Il tribunale, rilevato che la vettura non aveva effettuato la revisione e nonostante il conducente fosse stato multato dalla polizia stradale per eccesso di velocità, stabiliva che il meccanico andava condannato al risarcimento del danno solo per il 50%. Il proprietario invece fu posto, a titolo di corresponsabilità, responsabile del mezzo per non aver sottoposto la Ferrari alla revisione obbligatoria. Decisione poi confermata anche dalla Corte d’appello sull’assunto che "permettere la circolazione del veicolo, sebbene privo di periodica revisione, costituisce un antecedente causale del sinistro, alla cui produzione ha poi concorso anche la colpevole condotta del convenuto".
Il ricorso (respinto) in Cassazione - Il proprietario non la prese bene e portò il caso in Cassazione, evidenziando il perfetto stato di manutenzione della Ferrari e, per questo, ritenendo priva di incidenza causale sul sinistro la mancata revisione. La Cassazione ha però confermato le decisioni di tribunale e Corte d’appello, respingendo il ricorso. "Correttamente è stato affermato - ha scritto la Cassazione nelle motivazioni - un concorso di responsabilità del proprietario per aver permesso la circolazione del veicolo, pur nella consapevolezza che lo stesso, per l’assenza della prescritta revisione, non potesse essere posto in circolazione".