La decisione è del Tribunale di Roma con ordinanza numero 21335/2018
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Se l'ex marito non paga gli assegni di mantenimento la somma dovrà essere versata dal datore di lavoro. Lo ha deciso il Tribunale di Roma con ordinanza n. 21335/2018 secondo quanto reso noto dall'associazione "Avvocato del Cittadino". Protagonista della vicenda una loro cliente che aveva chiesto assistenza a fronte degli inadempimenti dell'ex coniuge che doveva versare i soldi per le figlie.
La donna, stanca di non ricevere l'assegno di mantenimento, 700 euro mensili destinati ad integrare le spese per le figlie, si era rivolta all'associazione, che le ha fornito assistenza legale. A fronte della comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge, il Tribunale civile di Roma ha disposto che a pagare l'assegno di mantenimento mensile sia direttamente il datore di lavoro dell'ex marito: un modo per garantire che i soldi vengano trasferiti mensilmente alla ex moglie, alternativo in sostanza al pignoramento di parte dello stipendio del marito insolvente.
Con ordinanza n. 21335/2018, il Tribunale di Roma, ha accolto la richiesta della donna obbligando il datore di lavoro del coniuge inadempiente a corrispondere alla nostra socia "dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento la somma di 700,00 euro mensili da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente". Dunque, si precisa in una nota dell'associazione, "grazie ad Avvocato del Cittadino, una madre riesce ad ottenere puntualmente i soldi per le proprie figlie 'scavalcando' il padre inadempiente".
"Una grande soddisfazione per la signora che, finalmente, ogni mese, non dovrà più scontrarsi con l'inerzia e l'incuranza del marito e potrà così garantire alle sue figlie il congruo mantenimento stabilito nell'accordo di separazione", si legge ancora nella nota. Infatti, si precisa, "in base all'art. 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione".
Non solo: lo stesso articolo prevede anche che, qualora l'ex coniuge sia in pensione, "sia l'istituto di previdenza di spettanza" a versare direttamente la somma stabilita all'ex coniuge.