ACCOLTO RICORSO OPERAIO

Cassazione: per assistenza ai disabili ok congedi anche solo per la notte

I giudici hanno dato ragione a un metalmeccanico licenziato perché l'azienda aveva scoperto che stava con la madre solo di notte mentre di giorno tornava a casa sua

05 Dic 2017 - 19:36
 © filippo-tramelli

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Chi usufruisce dei congedi retribuiti per assistere un familiare con grave disabilità ha comunque diritto ad avere "spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita e di riposo". E siccome la legge non prevede orari per l'assistenza, basta essere presenti anche solo di notte. A stabilirlo è una sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di un operaio, licenziato perché, mentre era in congedo, assisteva la madre solo di notte.

"Non si può ritenere - afferma la Cassazione nel verdetto 29062 - che l'assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario possa intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile".

Così gli 'ermellini' - con una sentenza che tiene presente i problemi di malattie degenerative come l'Alzheimer - hanno risposto alle obiezioni della 'Sevel', fabbrica che ad Atessa (Chieti) produce auto per Fca, e che insisteva per licenziare in tronco il dipendente sostenendo che "durante le giornate oggetto di accertamento investigativo si era dedicato ad attività di proprio personale interesse e non risultava aver assistito la madre disabile".

Il lavoratore era stato infatti spiato dai detective nel giugno 2013 nella sua abitazione di Gessopalena, paese a circa una trentina di chilometri da Lanciano, la cittadina dove viveva la madre malata e dove lui aveva spostato la residenza per usufruire della legge 151 del 2001 sui congedi parentali.

I supremi giudici osservano che "pur risultando materialmente accaduto che si trovasse in talune giornate del giugno 2013 lontano dall'abitazione della madre ciò non è sufficiente a far ritenere sussistente il fatto contestato - la violazione del dovere di fedeltà e correttezza - perché una volta accertato che, ferma la convivenza, il lavoratore comunque prestava continuativa assistenza notturna alla disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone, con modalità da considerarsi compatibili con le finalità dell'intervento assistenziale, tanto svuota di rilievo disciplinare la condotta tenuta".

L'operaio si era giustificato spiegando che la madre era insonne e che la notte bisognava stare attenti che non scappasse di casa, perché aveva già fatto dei tentativi di fuga. In primo grado, il Tribunale di Lanciano dichiarò illegittimo il licenziamento, ma la Corte di Appello de L'Aquila nel 2015 escluse il diritto alla reintegrazione e si limitò a condannare 'Sevel' a pagare 15 mensilità. Ora la Cassazione ha accolto in pieno la tesi del diritto dell'uomo a recuperare il suo posto di lavoro dal momento che non ha commesso alcun illecito disciplinare.

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