Dopo le ordinanze del Comune di Bologna che istituiscono in città il limite di 30 km/h, la direttiva precisa che l’abbassamento può essere deciso solo in aree limitate e per specifici motivi
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"Qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria". Così il ministero dei Trasporti interviene con una direttiva dopo le ordinanze del Comune di Bologna che istituiscono in città il limite di 30 km/h, e spiega che "l'imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti potrebbe causare intralcio alla circolazione e risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale, nonché dell'ordinata regolazione del traffico, creando ingorghi e code stradali".
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"La regolazione della circolazione stradale deve essere operata in maniera capillare, in ragione delle precipue caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada", si legge nella direttiva. "La ponderazione dei limiti di velocità deve essere valutata non solo rispetto all'innalzamento del limite massimo di velocità da 50km/h a 70km/h, ma anche rispetto all'introduzione di limiti massimi inferiori a 50 km/h".
Nella direttiva il Mit elenca "le principali condizioni per abbassare il limite di 50 km/h": assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso; anormali restringimenti delle sezioni stradali; pendenze elevate; andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati; frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili; pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose (ad esempio durante la cattiva stagione o in condizioni meterologiche avverse). "Nell'eventuale perimetro che circoscrive tutte le zone a velocità limitata contigue deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h tale da garantire i collegamenti tra punti estremi di detto perimetro", specifica la direttiva.
"I provvedimenti adottati dagli enti proprietari delle strade - scrive ancora il Mit - devono essere improntati, a pena di illegittimità degli stessi, a un approccio capillare, consistente nell'introduzione di deroghe rispetto al limite generale dei 50 km/h solo per aree delimitate, perché solo tale approccio consente di fornire adeguate motivazioni in ordine alle ragioni che giustificano il ricorso a una diversa regolazione del traffico, a tutela di primarie esigenze della collettività".
"Analogamente, si giustificano anche deroghe al predetto limite generale dei 50 km/h temporalmente delimitate, ad esempio in ragione dell'esigenza di imporre limiti diversi da quelli previsti dal legislatore in presenza di afflussi turistici nei periodi di alta stagionalità, ovvero in coincidenza con flussi straordinari di traffico", spiega la direttiva.