Da luglio 2024 cambiano alcuni criteri per ottenere o continuare a godere delle indennità di disoccupazione: ecco che cosa bisogna sapere
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Che cosa è la NaspiChe cosa è la Dis-CollNaspi e Dis-Coll 2024: cosa cambia da luglioPiattaforma Siisl: che cosa èInps e Siisl: cosa succede adesso
A partire dal mese di luglio cambiano le regole per l'indennità di disoccupazione Naspi e per la Dis-Coll dei collaboratori. Migliaia di disoccupati potrebbero dire addio al sussidio, ma solo ne non rispettano le regole previste nel decreto “Coesione” approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 maggio e che presto verrà convertito in legge. Vediamo quali sono questi nuovi criteri.
La Nuova assicurazione sociale per l'impiego è una indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Si può richiedere sul sito dell'Inps nel caso che si perda il lavoro. Ecco quando spetta la Naspi:
- a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno.
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se quest'ultima viene presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge.
- Dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno.
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge.
- Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno.
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
Il sussidio viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. La prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat e reso noto ogni anno dall’Inps con una circolare pubblicata sul proprio sito Internet. Qualora la retribuzione media fosse superiore all'importo di riferimento annuo, la prestazione sarà pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.
L’indennità di disoccupazione mensile è un sussidio che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'Inps. Non spetta ai collaboratori pensionati, a chi ha la partita Iva (per questi ultimi c'è il bonus 800 euro Iscro) e agli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. La domanda di Dis-Coll va presentata nell'apposita sezione sul sito dell'Inps e decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno.
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione.
- Dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati.
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque entro i termini di legge.
L'indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi. Il sussidio è pari al 75% del reddito medio mensile. Quando quest'ultimo è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.
Il decreto “Coesione” ha stabilito la necessità anche per i percettori di Naspi e Dis-Coll di iscriversi alla piattaforma Siisl gestita dall'Inps. Da quel momento, i disoccupati potranno cercare un lavoro il più vicino possibile a casa. Aumentano i controlli su chi "evita" di trovare un lavoro oppure lavora in nero mentre percepisce la disoccupazione.
Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl) è un sistema informativo digitale istituito lo scorso settembre presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e realizzato dall'Inps. Fino a oggi era riservato ai percettori di Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Da luglio saranno iscritti anche i disoccupati. Lo scopo è l'attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione, fornire ai beneficiari una sezione individuale dove reperire tutte le informazioni sul percorso di attivazione e favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle proprie competenze. Infine, consentire analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'assegno di Inclusione. Attraverso questa piattaforma, i beneficiari dell'assegno di inclusione possono ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda AdI e, di conseguenza, sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo; ricevere le indicazioni per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale del nucleo, per non incorrere nella sospensione del beneficio e accedere a tutte le informazioni relative allo stato della domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale. Ora il sistema Siisl viene esteso anche ai percettori di Naspi e Dis-Coll.
Il decreto Coesione ha previsto l'iscrizione di chi percepisce le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll alla piattaforma Siisl. Per i prossimi giorni è atteso un apposito decreto attuativo, che sarà firmato dal ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Successivamente, il cambiamento verrà certificato con una circolare dell'Inps.
Attraverso il portale Siisl, i percettori di disoccupazione potranno cercare lavoro vicino a casa controllando le offerte inserite direttamente dai datori di lavoro, oppure potranno farsi aiutare in tal senso dai centri per l'impiego e agenzie private. Lo scopo è permettere di incrociare in modo efficace domanda e offerta di lavoro. Il Siisl diventerà una specie di Linkedin di Stato dove i disoccupati, iscritti d'ufficio a questa piattaforma, troveranno le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende senza intermediazioni.
Ci sarà più trasparenza per quanto riguarda i percettori di Naspi e Dis-Coll e le sospensioni di questi benefici. Nelle prossime settimane l'Inps avvierà una campagna pubblicitaria per spingere i datori di lavoro a pubblicare le proprie offerte sulla piattaforma Siisl. Inoltre, verrà rafforzata l'interoperabilità tra questa piattaforma e le banche dati regionali. L'obiettivo è fare in modo che la maggior parte degli annunci approdi sulla piattaforma, intercettando anche quel 40% di proposte delle aziende che ancora viaggiano attraverso il passaparola.
I disoccupati troveranno le offerte di lavoro sulla mappa digitale relativa al territorio in cui vivono. L'offerta più vicina a casa verrà indicata anche grazie a un sistema di intelligenza artificiale. Qualora, però, non dovessero trovare nulla, è previsto l'intervento dei centri per l'impiego e di agenzie private. Attraverso la Siisl diventerà più trasparente e applicabile la sospensione del sussidio Naspi. Attualmente le regole prevedono che la disoccupazione venga sospesa dopo il terzo rifiuto di offerte di lavoro congrue dell'Inps. In particolare, nei primi sei mesi le offerte devono essere in linea con il profilo del candidato e situate entro 50 chilometri dal luogo nel quale risiede. Tra i sei mesi e un anno, basta che le offerte siano contigue al profilo. Dopo un anno, la distanza aumenta a 80 chilometri. Il contratto deve, però, essere di almeno tre mesi e lo stipendio almeno 1,2 volte superiore alla Naspi.
Dal momento dell'iscrizione sulla piattaforma Siisl, i disoccupati potranno accedere ai corsi di formazione presenti. Ce ne sono oltre 15mila, e i posti disponibili sono più di 300mila. Quanto al lavoro, va detto che in Italia nel mese di aprile il tasso di occupazione è salito al 62,3% e la disoccupazione è scesa al 6,9%: la più bassa da 15 anni.