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Pendolari intrappolati su treni in ritardo e al freddo: scatta il maxi-risarcimento

La sentenza riguarda un caso del 3 febbraio 2012: i viaggiatori a causa delle condizioni meteo avverse rimasero sui vagoni per 24 ore. Riconosciuto risarcimento di 400 euro, oltre i 5 del costo del biglietto

19 Ott 2023 - 08:38
 © Ansa

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I pendolari non devono ricevere solo il risarcimento del biglietto, ma anche del danno esistenziale, provocato dal disagio vissuto nelle ore trascorse sui vagoni ad esempio perché i treni erano in  maxi-ritardo, magari a causa di condizioni meteo avverse,  che erano state annunciate da giorni nelle previsioni. Lo ha stabilito una nuova sentenza della Corte di Cassazione.

Il caso. Tutto è partito - racconta Il Messaggero -  dal maxi-ritardo accumulato da un treno carico di pendolari sulla tratta Roma-Cassino. I fatti risalgono al 3 febbraio 2012: a causa di una forte nevicata, avvenuta a Roma e nel basso Lazio, il treno era rimasto isolato per un giorno e una notte, visto che la circolazione ferroviaria era stata sospesa. I passeggeri erano intrappolati al freddo e praticamente senza cibo. A condannare la società erano stati prima il Giudice di pace - a cui si era rivolta una passeggera - e poi il Tribunale di Cassino, nel 2019. Una decisione che adesso è stata confermata in pieno dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso dell'azienda. La sentenza riguarda un caso limite, ma può essere estesa anche a situazioni meno gravi, se viene dimostrato che i rallentamenti erano prevedibili e che la società responsabile del trasporto non si è attivata per limitare i danni. 

La sentenza - La Cassazione non solo ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva condannato la società ferroviaria al pagamento di 5 euro e 25 centesimi, a titolo di indennizzo da ritardo, e di 400 euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale; ma ha anche condannato la società a pagare 900 euro di spese di legali e altri mille euro per responsabilità aggravata. Nella motivazione, infatti, i giudici oltre a constatare l'oggettività del ritardo - quasi 24 ore -, hanno sottolineato altri due fattori: l'omissione "di ognia deguata assistenza" e il fatto che i bollettini metereologici avevano chiarito la situazione "in misura sufficiente, al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative". Perquesto motivo - si legge ancora nella motivazione - il fatto che il problema fosse ampiamente prevedibile avrebbe dovuto "indurre l'esercente a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza". Tradotto: servivano soluzioni alternative per portare a termine il viaggio nel modo più tempestivo e indolore possibile.

La posizione dell'azienda - Inutile il tentativo di giustificazione dell'azienda, che ha sostenuto che i passeggeri avrebbero dovuto "astenersi dal mettersi in viaggio". Come sottolinea infatti la Cassazione, le informazioni fornite dalla società, "non erano tali da far prevedere che il tragitto non si sarebbe concluso in tempi ragionevoli". La Corte ha poi aggiunto che la normativa nazionale e comunitaria non assicura solo forme diindennizzo in caso di cancellazione, interruzione e ritardo nel servizio, e non impedisce che vengano accolte ulteriori richieste di risarcimento in caso "di altri pregiudizi tutelati e lesi".

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