il caso

Reggio Emilia, sentenza "Dpcm illegittimo" definitiva: il pm non fa ricorso

Prosciolta una coppia che aveva esibito una falsa autocertificazione perché per il giudice "il Dpcm dell'8 marzo di un anno fa è illegittimo"

12 Mar 2021 - 19:39
 © Ansa

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È diventata definitiva e irrevocabile, la sentenza di proscioglimento nei confronti di una coppia che aveva esibito una falsa autocertificazione. A emetterla era stato il giudice Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia e la sua decisione aveva fatto parecchio rumore. "Il Dpcm dell'8 marzo di un anno fa è illegittimo", aveva stabilito il togato. I termini per presentare opposizione in appello da parte del pm Iacopo Berardi sono scaduti. La sentenza è quindi definitiva. E potrebbe fare scuola. 

La vicenda risale al 13 marzo di un anno fa quando un uomo e una donna furono fermati dai carabinieri in pieno lockdown a Correggio, nella Bassa Reggiana. Nell' autocertificazione la donna dichiarò "di essere andata a sottoporsi ad esami clinici" e lui "di averla accompagnata". La motivazione sarebbe rientrata nella legittima necessità di spostamento per comprovate ragioni di salute. Ma i successivi controlli delle forze dell'ordine accertarono che "la donna quel giorno non era stata in alcun ospedale".

Il sostituto procuratore chiese un decreto di condanna penale con l'accusa di falso ideologico, non avendo ottemperato al primo Dpcm dell'allora premier Giuseppe Conte. Ma per il gip "il fatto non costituisce reato", sancendo di fatto l'illegittimità del Dpcm e un "falso inutile" quello commesso dai due.

 "Poiché - ha scritto il giudice - proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato costretto a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese. E ancora: "Nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reati all'esito del giudizio".

Una sentenza che ora può costituire un precedente, seppur di merito e non di Cassazione. 

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