I familiari delle vittime dovranno anche pagare le spese legali che ammontano a quasi 14mila euro
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Altra sentenza shock nell'ambito dei processi civili per i decessi nel sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009: la Corte d'Appello ha confermato il pronunciamento di primo grado del 2022 che aveva scagionato la Presidenza del Consiglio dei ministri da ogni responsabilità per la morte di sette studenti in vari crolli nel terremoto di circa 15 anni fa. I familiari delle giovani vittime non solo non avranno nessun risarcimento avendo assunto una "condotta incauta", ma dovranno anche pagarsi le spese legali, quasi 14 mila euro.
Le cause nelle decisioni assunte dai ragazzi - Secondo i giudici, insomma, le cause sono da ricercare nelle decisioni assunte dai ragazzi assolvendo da ogni colpa, come in primo grado, la Commissione Grandi Rischi che si era riunita all'Aquila il 31 marzo del 2009, cinque giorni prima del tragico sisma, lanciando messaggi rassicuranti. Sulla vicenda il Tribunale dell'Aquila aveva prima condannato a sei anni i sette scienziati che avevano partecipato alla riunione per poi assolverli in appello a eccezione di Bernardo De Bernardinis, l'allora vicecapo della Protezione civile, la cui condanna a due anni è stata confermata anche in Cassazione.
Per i giudici, infine, "in linea generale, il compendio probatorio acquisito (convocazione della riunione, verbali della stessa, deposizioni testimoniali), al di là del convincimento del capo del Dipartimento di Protezione civile emerso nel corso della conversazione casualmente intercettata tra lo stesso (Bertolaso) e l'assessore regionale (Stati) ha smentito o, comunque, non ha dato conferma della tesi che gli esperti partecipanti alla riunione del 31 marzo - a esclusione di De Bernardinis, vice di Bertolaso, il quale, peraltro, alla stessa non diede alcun contributo scientifico - avessero, a priori, l'obiettivo di tranquillizzare la popolazione e, quindi, di contraddire o minimizzare quanto desumibile dai dati oggetto della loro valutazione scientifica. Tesi che le parti appellanti ripropongono in termini meramente assertivi senza misurarsi con le risultanze istruttorie".