La nota esplicativa della Santa Sede non vieta in ogni caso la libertà di rinunciare a far parte della Chiesa di Roma. Ecco cosa vuol dire
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Si può abbandonare la Chiesa di Roma, se lo si vuole, ma non ci si può cancellare dal Registro dei Battesimi. È quanto ribadisce il Vaticano in una nota esplicativa firmata dai vertici del Dicastero per i Testi Legislativi, l'arcivescovo Filippo Iannone e il vescovo Juan Ignacio Arrieta. Per la Chiesa la ricezione di questo sacramento è infatti un "fatto storico fondamentale che deve essere annotato con puntualità", poiché dal battesimo "discendono tutti gli altri sacramenti e dunque è essenziale accertare se sia stato amministrato".
Di conseguenza, "non è consentito modificare o cancellare" i dati iscritti nel Registro dei sacramenti, "salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione". Nel documento ufficiale si sottolinea che il diritto canonico "non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione". Scopo del Registro, si precisa, è quello di "dare certezza su determinati atti, rendendo possibile verificare la loro effettiva esistenza", quindi "rappresenta il riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa".
I decisori della Santa Sede hanno poi evidenziato l'obbligo delle parrocchie di tenere e custodire il Registro con l'annotazione dei sacramenti, come quello del battesimo. E che lo stesso Registro, non essendo "una lista di membri" ma la sola attestazione di un "fatto storico ecclesiale", non intende "accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa". Questo perché, si legge ancora nella nota, i "sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa".
In questo caso, al Registro di Battesimo dovrà essere allegato il cosiddetto Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica, cioè l'atto giuridico che va prodotto "quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolica". Dunque, anche se i dati contenuti nei Registri della Chiesa non possono essere cancellati, "in considerazione della finalità del proprio interesse e di quello di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona coinvolta è consentito aggiungere le sue manifestazioni di volontà in tal senso nel contesto di un'udienza in contraddittorio".
La nota ricorda che la "condizione di battezzato" è "un elemento oggettivo" e che "non è possibile battezzare chi è già battezzato", poiché si tratterebbe di un'azione "semplicemente nulla" dal punto di vista sacramentale. Infine si sottolinea la richiesta che nella celebrazione del battesimo, "come in altri sacramenti non iterabili, vi sia la presenza di testimoni" che possano dare "certezza del fatto avvenuto" e che si deve registrare". Un testimone, tuttavia, "non può sostituirsi al Registro, perché è solo elemento di certezza per chi deve compiere la registrazione".