nel mirino

Antitrust avvia istruttoria su Google, Apple e Dropbox per i servizi cloud

Nel mirino pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie presenti nelle condizioni contrattuali

07 Set 2020 - 19:16

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha avviato sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing (la tecnologia che consente di usufruire, tramite remoto, di risorse software e hardware). I soggetti coinvolti sono Google (per Google Drive), Apple (per iCloud) e Dropbox per presunte pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie presenti nelle condizioni contrattuali. 

In particolare, le istruttorie per pratiche scorrette nei confronti di Google e Apple riguardano la mancata o inadeguata indicazione, in sede di presentazione del servizio, dell'attività di raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati forniti dall'utente e il possibile indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, che, per utilizzare il servizio di cloud storage, non sarebbero in condizione di esprimere all'operatore il consenso alla raccolta e all'utilizzo a fini commerciali delle informazioni che li riguardano.

Le stesse contestazioni vengono mosse pure a Dropbox, cui si imputa - in aggiunta - di aver omesso di fornire in maniera chiara e immediatamente accessibile le informazioni sulle condizioni, sui termini e sulle procedure per recedere dal contratto e per esercitare il diritto di ripensamento. Inoltre, di non consentire all'utente l'agevole ricorso a meccanismi extra-giudiziali di conciliazione delle controversie, cui il professionista sia soggetto, con le indicazioni necessarie per accedervi.

I procedimenti per clausole vessatorie riguardano, invece, alcune condizioni contrattuali predisposte nei relativi modelli delle predette società, quali: l'ampia facoltà - da parte dell'operatore - di sospendere e interrompere il servizio; l'esonero di responsabilità anche in caso di perdita dei documenti conservati sullo spazio cloud dell'utente; la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la prevalenza della versione in inglese del testo del contratto rispetto a quella in italiano. 

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