La norma presente nel Cura italia, per l'Autorità, è in conflitto con la normativa europea
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I voucher turistici devono essere rimborsabili. Lo sostiene l'Antitrust, che ha inviato una segnalazione a governo e Parlamento, dopo la norma del Cura Italia che consente agli operatori del settore di emettere un voucher, in luogo del rimborso, per "ristorare" viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse all'emergenza coronavirus. La norma, per l'Antitrust, è in conflitto con la normativa europea.
Secondo l'art.88 bis del Cura Italia, spiega l'Autorità Antitrust, tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un'apposita accettazione da parte del consumatore. Nella segnalazione al Parlamento e al governo l'Autorità ha evidenziato che l'art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l'operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un'ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso. Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.