Rivoluzione in arrivo

Buoni pasto, via libera al cumulo di otto ticket e all'utilizzo negli agriturismi

Le nuove regole entreranno in vigore dal 10 settembre, trenta giorni dopo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

11 Ago 2017 - 19:10

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Novità in arrivo per i possessori di buoni pasto: dal 10 settembre saranno cumulabili fino a un massimo di 8, utilizzabili per l'intero "valore facciale" (non ci sarà il resto) e spendibili anche "nell'ambito delle attività di agriturismo, di ittiturismo", nei mercatini e negli spacci aziendali. E' quanto prevede il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I ticket non sono cedibili e utilizzabili esclusivamente per l'intero valore,né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare. I buoni saranno spendibili esclusivamente dai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

La cumulabilità - Le nuove misure, che consentono il cumulo fino a 8 buoni pasto, vanno incontro ai molti lavoratori, che già da tempo li usavano come una forma di sostegno al reddito, pagandoci la spesa. Con il nuovo decreto si regolarizza una prassi già consolidata da tempo.

Cosa si può acquistare - Con il buono pasto si possono comprare alimenti e bevande, oppure può essere speso per le attività di mensa aziendali e interaziendali. Inoltre, e questa è una novità assoluta, i ticket possono essere utilizzati per l’acquisto presso gli esercenti autorizzati alla “vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli” e presso gli agriturismi, gli ittiturismi e negli spacci industriali.

Validità del buono pasto - Per essere valido, il buono pasto in forma cartacea deve riportare il codice fiscale - o la ragione sociale - del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale; il termine temporale di utilizzo; lo spazio da compilare indicando la data di utilizzo, la firma del titolare, e il timbro dell’esercizio dove questo viene utilizzato.

Tassazione - Il decreto dello Sviluppo Economico stabilisce che il valore facciale del buono pasto comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA al 10%) prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e per la cessione di prodotti alimentari pronti al consumo.

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