L'esenzione sull’abitazione principale spetta solo a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare
Se due coniugi risiedono in due Comuni diversi non hanno diritto all’agevolazione Imu sulla prima casa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n.20130 del 24 settembre 2020. L'esenzione sull’abitazione principale spetta solo a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare, dove dimorano stabilmente.
La controversia attiene al ricorso proposto da un contribuente contro gli avvisi di accertamento ai fini Imu con cui era stata disconosciuta l’agevolazione riferita all’abitazione principale per difetto di un requisito essenziale, cioè che il nucleo familiare aveva fissato residenze in immobili localizzati in comuni diversi. In particolare il contribuente aveva la residenza anagrafica presso l’immobile che fruiva dell’agevolazione mentre il coniuge, per esigenze lavorative, aveva spostato la propria residenza in altro Comune.
Il ricorso è stato accolto dalla Ctr e avverso tale decisione la società di riscossione locale ha proposto nuovo ricorso per Cassazione per essere stata riconosciuta l’esenzione malgrado l’immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell’intero nucleo familiare. La Corte ha dichiarato il motivo fondato cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Il punto di partenza è la formulazione della norma primaria (dl 201/2011), in base alla quale "per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Secondo la Cassazione, questa norma "comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente". Un fattispecie che non è soddisfatta nel caso di due coniugi che vivono in case diverse.
In base alla sentenza,non solo non si ha diritto all’aliquota ridotta per entrambe le unità immobiliari ma non si può neppure scegliere a quale immobili applicarla: non essendo soddisfatti i presupposti di fondo, per la Cassazione l’Imu ridotta non si può applicare a nessuna delle due abitazioni.