Nel 2013 sono stati 4,6 milioni i lavoratori che hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali, in forte aumento dal 2008
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Il Jobs Act modificherà l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI). Introdotta nel 2013 con la riforma Fornero, l'ASPI ha sostituito le indennità di disoccupazione e, insieme alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, alla Cassa integrazione straordinaria e alla Cassa integrazione in deroga, rientra quindi nella categoria degli ammortizzatori sociali di cui hanno beneficiato 4,6 milioni di lavoratori nel 2013.
Con l'approvazione del Jobs Act, la durata del trattamento di disoccupazione dovrà essere rapportata alla "pregressa storia contributiva" del lavoratore con l'incremento della durata massima (momentaneamente fissata a 18 mesi a regime nel 2016) per quelli con le carriere contributive più rilevanti. L'intento è quello di estendere l'ASPI ai collaboratori fino al superamento di questo tipo di rapporto di lavoro. Ma c'è di più. Per le persone in situazione di disagio economico potrebbe essere introdotta, dopo la fruizione dell'ASPI, un'ulteriore prestazione eventualmente priva di contributi figurativi.
Chi ha diritto all'ASPI? Tutti quei lavoratori, compresi i soci lavoratori e gli apprendisti di una cooperativa con un contratto di lavoro subordinato, che hanno perso “involontariamente” il posto di lavoro e che abbiano almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente all'inizio del periodo di disoccupazione. L'ASPI non viene quindi riconosciuta a chi non ha più un lavoro a causa di dimissioni o risoluzione consensuale.
Rispetto all'indennità di disoccupazione - che riconosceva il 60% della retribuzione lorda mensile per il primo semestre, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% per quelli successivi – l'ASPI dà diritto ad un'indennità che si calcola sulla base della retribuzione imponibile degli ultimi due anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33
Per gli stipendi fino a 1.192 euro mensili, l'indennità è pari al 75%. Per retribuzioni superiori ai 1.192 euro, il discorso cambia: l'indennità è pari al 75% di 1.192 euro più il 25% del differenziale tra lo stipendio mensile e i 1.192 euro presi come punto di riferimento. In soldoni: per una retribuzione pari a 1.400 euro, il lavoratore riceverà 946 euro.
L'indennità verrà diminuita del 15% dopo i primi sei mesi per poi, una volta passati i dodici mesi, essere ridotta ulteriormente di un altro 15%.
La durata massima della prestazione (nel periodo transitorio 2013-2015) si calcola in base all'età e all'anno di cessazione del rapporto di lavoro. E così gli under 50, che hanno perso il posto di lavoro nel 2014, hanno diritto all'ASPI per otto mesi. Per quelli d'età compresa tra i 50 e i 55 e gli over 55 la durata è rispettivamente di 12 e 14 mesi.
Oltre all'ASPI, la riforma Fornero ha introdotto la cosiddetta mini-ASPI. Erogabile – per un massimo di sei mesi – ai lavoratori che, pur non avendo raggiunto un anno di contribuzione negli ultimi 24 mesi come richiesto per l'ASPI, hanno "almeno" 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa nel corso dell'ultimo anno. Per ottenere la mini-ASPI, che riconosce la stessa indennità dell'ASPI, non è richiesto alcun requisito assicurativo.
L'ASPI non è l'unico "strumento attraverso il quale lo Stato – come spiegato dall'ISTAT – interviene a sostegno delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o difficoltà tipizzate dalla legge, sono costrette, momentaneamente, a contrarre o sospendere la propria attività".
Esistono infatti anche la Cassa integrazione guadagni ordinaria, la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la Cassa integrazione in deroga. L'ultima viene erogata con le risorse dello Stato; le prime due, fornite dall'INPS, sono finanziate da un contributo pagato da tutti i lavoratori e dalle aziende.
La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) viene erogata solo alle imprese con più di 15 dipendenti e coinvolte in quelle che non vengono riconosciute come crisi di settore o attraversano un periodo di ristrutturazione dell'impresa (cambiamento di tecnologie), riconversione (cambiamento dell'attività) o riorganizzazione (cambiamento dell'organizzazione sindacale).
Diversamente, la Cassa integrazione guadagni ordinaria si applica in occasione di crisi di settore, eventi straordinari o comunque non legati alla volontà del datore di lavoro o dei lavoratori che costringono ad una riduzione delle ore lavorate.
La Cassa integrazione in deroga, introdotta (nella forma attuale) nel 2009, può essere richiesta da tutti i tipi di aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti. A decidere – se assegnare o meno la CIG in deroga e la sua durata – è la Regione dove ha sede l'impresa. Possono godere della CIG in deroga tutti i tipi di lavoratori, compresi gli apprendisti e quelli a domicilio che, invece, non hanno diritto alla Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Nel 2013 gli ammortizzatori sociali sono costati 23,8 miliardi di euro (il 5% in più rispetto al 2012), finanziati per 9,1 miliardi dai contributi di lavoratori ed aziende e per 14,7 miliardi dallo Stato, secondo un recente rapporto della UIL. Hanno beneficiato di un ammortizzatore sociale 4,6 milioni di lavoratori (+280 mila unità su base annua) con un aumento del 113,4% rispetto al 2008. Quando gli ammortizzatori sociali vennero riconosciuti a 2,4 milioni di persone.