Chi non riesce a fare fronte al pagamento del finanziamento per l'acquisto della prima casa può chiedere le agevolazioni del Fondo Gasparrini: che cosa è, domanda e requisiti
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Non riesco a pagare il mutuo: come fare?Mutui, cosa è il Fondo di solidarietà Rate mutui e Fondo Gasparrini: che cosa è Sospensione mutuo prima casa: i requisiti necessari Fondo Gasparrini e domanda sospensione mutuo: gli altri requisiti Benefici Fondo Gasparrini: quando non si possono chiedere Richiesta di sospensione mutuo: quali documenti servono? Ho chiesto la sospensione del mutuo: cosa succede adesso? Sospensione rate: cosa succede dopo 18 mesi?
Può capitare a tutti di perdere il lavoro o avere problemi di salute tali da non riuscire a fare fronte alle rate del mutuo. Come regolarsi in questi casi? Non pagare potrebbe portare all'applicazione di interessi moratori da parte del proprio istituto di credito, oppure addirittura al pignoramento dell'immobile sul quale grava l'ipoteca dal momento in cui si è sottoscritto il finanziamento. Una possibilità, però, c'è: sospendere per un periodo fino a 18 mesi le rate del mutuo. Ecco cosa bisogna sapere.
Può succedere a tutti di non riuscire a pagare le rate del mutuo. Questo tipo di finanziamento ha una durata molto lunga nel tempo e, anche se si sceglie il miglior mutuo possibile, il piano di ammortamento può arrivare a venti o anche trent'anni. Alcune banche concedono periodi ancora più lunghi. In un arco di tempo così vasto può succedere che si verifichino imprevisti. Il titolare del mutuo potrebbe perdere il lavoro, oppure possono verificarsi problemi in famiglia tali da impedire di fare fronte all'impegno preso. Secondo la Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), le famiglie italiane non pagano rate per 14,9 miliardi di euro. In questi casi, mai perdersi d'animo: le leggi italiane prevedono, infatti, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate fino a un massimo di 18 mesi.
Per aiutare le famiglie che non riescono a fare fronte alle rate del mutuo, la legge 244 del 24 dicembre 2007 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) un Fondo di solidarietà sul quale fare confluire le risorse necessarie ad aiutare chi è in difficoltà. L'impianto della legge è stato poi perfezionato da successivi interventi normativi, ed è stata definita le modalità di funzionamento del Fondo, che è diventato operativo nell'aprile del 2013. In pratica, per il periodo di sospensione delle rate, il Fondo restituisce alle banche gli interessi relativi alle rate sospese, con l'esclusione della componente dello spread. Gli istituti di credito, dunque, non subiscono perdite finanziarie.
A partire dal 2010 l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha siglato con le associazioni dei consumatori e con organi istituzionali piani volti a facilitare l'accesso al credito delle famiglie e anche la sospensione delle rate dei mutui nel caso di difficoltà a farvi fronte. Tra questi accordi ci sono il protocollo d'intesa del 2 febbraio 2010 per l'attuazione del “Piano Famiglie” e il protocollo d'intesa del 26 ottobre 2015 per il sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Entrambi prevedono l'intervento dello Stato nei casi di emergenze sociali come crisi economiche o eventi naturali catastrofici. Durante la pandemia, il Governo italiano ha varato le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ribattezzato provvedimento “Cura Italia”, dove è stato previsto anche il rifinanziamento del Fondo di solidarietà (Legge 244/2007) con 400 milioni di euro per il 2020.
Si tratta di un fondo di solidarietà istituito per aiutare tutte le famiglie che si trovano in difficoltà a causa della perdita del lavoro, dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza oppure della morte di un componente del nucleo familiare. Il Fondo finanzia la sospensione delle rate del mutuo prima casa, cioè quei finanziamenti stipulati per gli immobili, anche acquistati in aste giudiziarie, da adibire ad abitazione principale.
I titolari di mutuo che si trovano in una situazione di difficoltà possono presentare una domanda di sospensione del mutuo alla banca presso la quale è in atto il finanziamento. Per farlo bisogna compilare un apposito modello disponibile sul sito web della Consap, che gestisce il Fondo. Nel compilare la richiesta bisogna indicare per quanto tempo si vuole sospendere il pagamento delle rate e bisogna allegare l'attestazione Isee in corso di validità e la documentazione idonea a dimostrare che si è in possesso dei requisiti previsti per la sospensione del mutuo.
Per godere dei benefici del Fondo Gasparrini bisogna essere in possesso di determinati requisiti. In particolare, bisogna dimostrare che, dopo la stipula del contratto di mutuo e nei tre anni precedenti la domanda di ammissione agli aiuti del Fondo, si è verificato uno di questi accadimenti:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale oppure per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., cioè i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che configurano una prestazione di opera continuativa e coordinata. Questo, fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalidità civile non inferiore all'80%.
Per poter ottenere la sospensione delle rate del finanziamento per l'acquisto della prima casa, al momento di presentare la domanda bisogna possedere questi altri requisiti soggettivi: il titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo; la titolarità di un mutuo di importo non superiore a 250mila euro e per il quale si stanno pagando le rate da almeno un anno; un indice Isee non superiore a 30mila euro.
È esclusa la concessione dei benefici quando, al momento di presentazione della domanda, si è in presenza di un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi. Oppure quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo, anche tramite notifica dell'atto di precetto. Inoltre, non si può chiedere l'accesso ai benefici qualora sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. Tra le cause di esclusione, anche la fruizione di agevolazioni pubbliche e i mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione del mutuo.
- nel caso di cessazione del lavoro con contratto a tempo indeterminato, bisogna allegare la lettera di licenziamento o la documentazione che attesti le dimissioni per giusta causa.
- Nel caso di cessazione del lavoro con contratto a tempo determinato bisogna allegare copia del contratto dove deve essere indicata la data di scadenza dello stesso. In alternativa, si può presentare la documentazione che attesti la cessazione del lavoro, cioè la lettera di licenziamento o la certificazione di dimissioni per giusta causa.
- Qualora si sia in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato bisogna unire alla documentazione una copia del contratto e le comunicazioni dell'interruzione del rapporto di lavoro.
- Se si è in presenza di una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni bisogna allegare la copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione a questi sostegni e copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione del lavoro e per quanti giorni viene sospeso.
- Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro è necessario allegare copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione ai sostegni stessi e copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la riduzione dell'orario di lavoro (con indicazione del numero dei giorni).
- Nei casi in cui la sospensione viene richiesta a causa di handicap grave o invalidità, bisogna allegare una copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dell'Asl.
Una volta presentata la domanda, la banca effettuerà gli adempimenti di propria competenza. Quindi, provvederà a inoltrare la richiesta alla Consap che, verificati i presupposti, rilascerà il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Acquisito questo nulla osta, la banca comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento. La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso del contratto di mutuo.
No, la sospensione del pagamento delle rate non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria. Inoltre, avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
La sospensione non cancella le rate, ma le “sospende”. Di conseguenza, quando si procede a sospendere il mutuo si avrà l'effetto di allungare la durata del periodo di ammortamento. Per esempio, se si sospende il pagamento delle rate per 8 mesi, il piano di ammortamento si allungherà di otto mesi. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprenderà secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti.