Con le vacanze estive in arrivo per molti lavoratori dipendenti e pensionati scatta il conto alla rovescia per la quattordicesima. Chi ne ha diritto e come si calcola
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La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di stipendio che spetta sia ai lavoratori dipendenti di alcuni settori, sia ai pensionati, nel rispetto di precisi requisiti e limiti di reddito. È anche chiamata “gratifica feriale” in quanto, proprio come la tredicesima che viene pagata a dicembre entro la Vigilia di Natale per far fronte alle spese natalizie, la quattordicesima arriva in concomitanza con le vacanze estive.
Il pagamento viene erogato in busta paga o nel cedolino pensione tra giugno e luglio ed è stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro in base al settore di riferimento: nel caso dei lavoratori dipendenti, e dall’INPS in base ai contributi e ai limiti di reddito, nel caso dei pensionati. A differenza della tredicesima mensilità che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, ma solamente ai lavoratori dipendenti con specifici contratti collettivi nazionali.
Settore terziario, commercio, turismo, settore alimentare, ambito chimico, trasporti e logistica, settore delle pulizie e servizi similari
I lavoratori pubblici non ricevono la quattordicesima, in quanto si tratta di una misura di pagamento aggiuntiva corrisposta esclusivamente al settore privato. Se prevista, la quattordicesima spetta anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, di apprendistato e part-time. Inoltre, occorre ricordare che, matura solo se il dipendente ha lavorato per giorni pari o superiori a 15 nel mese.
Quando invece si parla della quattordicesima per i pensionati, si fa riferimento a un pagamento aggiuntivo che viene sommato alla normale pensione, per cui viene garantito dall’ente previdenziale INPS. È stata introdotta nel 2007 con l’art.5, co. da 1 e 4, decreto legge n. 81 convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127 come aiuto economico per i pensionati con redditi medio-bassi e successivamente ampliata nel 2017. Essa viene erogata a luglio o a dicembre di ogni anno e spetta ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.
La quattordicesima invece, non spetta ai pensionati che ricevono la pensione di invalidità, l’assegno sociale, la pensione di guerra e le rendite INAIL.
Per sapere qual è la cifra esatta bisogna effettuare un calcolo matematico tenendo in considerazione qual è lo stipendio lordo annuo complessivo.
La formula per il calcolo è: (retribuzione lorda mensile x numero mesi lavorati)/12
La quattordicesima matura una parte in ogni mese dell’anno, corrisponde in media a 1/12 della retribuzione lorda annuale, per coloro che, nel periodo di riferimento ha 12 mesi lavorati. In altri casi, la quattordicesima si riduce quanti più sono i mesi non lavorati. Nel dettaglio, il periodo preso come riferimento è quello che va dal 1° luglio precedente al 30 giugno dell’anno in corso, nel quale si va a verificare qual è il periodo lavorato dal dipendente.
Nel conteggio si considerano i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l’azienda, eccezion fatta per le assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima, come ad esempio: assenze non retribuite, assenze ingiustificate, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, aspettativa non retribuita, congedo parentale, cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente e sciopero.