I debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi, inviando una dichiarazione entro il 30 aprile 2025
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Cambia la norma sulla riammissione dei "decaduti" dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato tardivamente una rata. Un emendamento riformulato al decreto Milleproroghe riammette alla definizione agevolata solo chi aveva già aderito. Si tratta di una precisazione, con tanto di indicazione delle coperture, presentata come "testo 2" alla precedente modifica che invece prevedeva la riapertura dei termini.
"Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate" per l'adesione alla rottamazione quater, i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi inviando la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nella riformulazione, come previsto, non compare la proroga di due mesi del concordato biennale.
Il pagamento delle somme, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo dal primo novembre 2023, può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo dieci rate consecutive, di pari ammontare (di cui le prime due il 31 luglio e 30 novembre 2025).
In base all'accordo raggiunto martedì, il nuovo testo prende il posto dell'emendamento dei relatori, quasi identico, che è stato invece ritirato. E offre quindi una seconda possibilità a chi aveva già aderito alla rottamazione, ma è decaduto per non aver pagato una o più rate. Rispetto al testo presentato dai relatori, cambia l'avverbio iniziale. La riammissione vale "limitatamente" - nella formulazione dei relatori era "relativamente" - ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione.
L'emendamento indica poi le coperture: 21,81 milioni di euro per l'anno 2025, 128,17 milioni di euro l'anno 2026 e 133,93 milioni di euro per l'anno 2027.