Entra in vigore la depenalizzazione di alcune violazioni commesse dai contribuenti: ecco quali e come fare per non pagare penali all'Agenzia delle Entrate
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Scudo anti-sanzioni: che cosa èScudo anti-sanzioni 2024: come funzionaMulte più leggere con lo scudo anti-sanzioni: requisiti Dlgs 87/2024 e scudo fiscale: quando parte?Decreto legislativo scudo anti-sanzioni: a quando le multe?
Una buona notizia per i contribuenti che presentano una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate (AdE) o da quando il Fisco pubblica le precisazioni sull'applicazione delle norme tributarie. Dal primo settembre scatta lo scudo anti-sanzioni, che prevede la depenalizzazione per le violazioni dovute a interpretazioni difformi da quelle fornite ufficialmente dall'AdE nei documenti che verranno pubblicati a partire proprio da questa data. Le multe saranno, quindi, più leggere.
Si tratta di una delle novità previste dal decreto legislativo dlgs 87/2024 attuativo della delega fiscale (legge 111/2023) sui principi e criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. Lo scudo anti-sanzioni prevede la depenalizzazione, e quindi multe più leggere, per le violazioni che i contribuenti fanno a causa di interpretazioni che si discostano da quelle ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Il Fisco, infatti, pubblica periodicamente circolari, pareri e interpelli contenenti precisazioni su tasse, imposte, dichiarazioni dei redditi e le interpretazioni da dare alle norme che man mano vengono emanate. Queste interpretazioni, però, non hanno forza di legge e in teoria non dovrebbero essere vincolanti. Le violazioni contestate, dunque, sarebbero solo teoriche e non indicano necessariamente comportamenti fiscali errati.
La norma che regola lo scudo anti-sanzioni è contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo che ha modificato il dlgs 472/1997 con le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il dlgs 87/2024 ha aggiunto all'articolo 6 il nuovo comma 5-ter, dove si stabilisce che “non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione finanziaria con i documenti di prassi” di cui all'art. 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) e provvede, entro sessanta (60) giorni successivi dalla pubblicazione delle stesse, a presentare la dichiarazione integrativa e a versare l'imposta dovuta. I documenti di prassi di cui parla l'articolo 10-sexies dello Statuto non sono altro che le circolari interpretative e applicative, gli interpelli e le consulenze giuridiche che l'Agenzia delle Entrate divulga e pubblica anche sul proprio sito web.
La depenalizzazione prevista nelle norme che disciplinano lo scudo anti-sanzioni non è, però, prevista per tutti i contribuenti. Bisogna rispettare determinati requisiti. Per esempio, l'avere agito in buona fede. Infatti, il nuovo comma 5-ter specifica che il meccanismo di depenalizzazione si attiva a patto che la teorica violazione commessa o contestata al contribuente sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Inoltre, la depenalizzazione non è retroattiva, ma è prevista solo nel caso di “errori” commessi a partire dai documenti pubblicati dall'1 settembre 2024.
L'articolo 5 del decreto legislativo numero 87 del 2024 prevede che le norme riguardanti lo scudo fiscale anti-sanzioni, previste negli articoli 2, 3 e 4, siano applicate alle violazioni commesse a partire dal primo settembre 2024. Di conseguenza, le violazioni per le quali le eventuali multe saranno più leggere sono solo quelle che verranno commesse sulla base di documenti e precisazioni dell'Agenzia delle Entrate pubblicati dopo questa data.
Poiché le norme fanno riferimento alle precisazioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'1/09/2024, i comportamenti tenuti dai contribuenti possono risultare “difformi” dalla corretta interpretazione delle leggi soltanto se riferiti ad avvisi, interpelli, circolari e pareri pubblicati a partire da questa data. Dal momento della pubblicazione del parere del Fisco scattano i 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione effettuando la correzione dei propri “errori” presentando una dichiarazione integrativa. A partire dal prossimo mese di settembre, i contribuenti che entro sessanta giorni si metteranno in regola con le circolari dell'Agenzia delle Entrate non saranno punibili.