Tutto quello che c'è da sapere sulla forma di governo spagnola, dalla suddivisione dei poteri ai compiti degli organi di governo
© Pixabay
Domenica 23 luglio 2023 si terranno le elezioni generali in Spagna. Si tratta di un voto anticipato - da calendario si sarebbe dovuto tenere a dicembre - annunciato dal primo ministro Pedro Sánchez in seguito ai disastrosi risultati ottenuti alle Amministrative e alle Regionali del 28 maggio. In attesa dell'apertura delle urne, ecco una guida sulla composizione e sulla funzione del parlamento spagnolo, sul ruolo e l'elezione del presidente del Consiglio dei ministri, sul sistema giudiziario, sulle autonomie regionali e sul ruolo del re nel sistema politico.
La Spagna è una monarchia parlamentare, con un capo di governo (il primo ministro) e un capo di Stato (ossia il re, attualmente Filippo VI). Il parlamento spagnolo (le Corti generali) detiene il potere legislativo del Paese ed è di tipo bicamerale: la camera alta è il Senato di Spagna (con sede nel palazzo del Senato a Madrid), mentre la camera bassa è il Congresso dei deputati (con sede nel palazzo delle Corti a Madrid). Attualmente i parlamentari sono 616.
Congresso dei deputati - Il numero dei deputati è 350. I seggi vengono assegnati con un sistema proporzionale senza premi di maggioranza. Ognuna delle 50 circoscrizioni (più o meno equivalenti alle province) eleggerà un numero di deputati in base alle proprie dimensioni, da un minimo di 1 a un massimo di 30. I deputati sono eletti proporzionalmente ai voti presi in ciascuna circoscrizione, senza tenere conto delle percentuali ottenute dai partiti a livello nazionale. Il sistema è pensato per tutelare le forze politiche regionali. Il mandato è di 4 anni.
Senato di Spagna - Il numero dei senatori è 266. Di questi, 208 vengono eletti direttamente dal corpo elettorale con suffragio universale secondo un sistema maggioritario plurinominale. Ogni provincia elegge infatti 4 senatori, per un totale di 188, mentre gli altri 20 vengono determinati dai collegi speciali per le isole e le città autonome. I restanti 58 senatori vengono designati dalle 17 assemblee delle Comunità autonome: ciascuna nomina almeno un senatore, cui se ne aggiunge un altro per ogni milione di abitanti. In questo caso il sistema è definito maggioritario attenuato, e premia i partiti e le coalizioni più votate alle ultime elezioni locali. Il mandato è di 4 anni.
Le funzioni - Il Congresso - la camera con maggior potere decisionale - esercita insieme al Senato - la camera di rappresentanza territoriale - la potestà legislativa e il controllo dell'azione di governo. Il Congresso detiene in modo esclusivo le funzioni di conferimento e revoca della fiducia al governo e su proposta del re nomina 4 magistrati del Tribunale costituzionale e 6 membri del Consiglio generale del potere giudiziale. Le Corti generali hanno anche il potere di emendare la Costituzione.
Il Consiglio dei ministri spagnolo è l'organo esecutivo ed è presieduto dal primo ministro. Quest'ultimo dirige l'azione di governo e coordina i ministri. Viene proposto dal re dopo le consultazioni politiche, dalle quali può emergere una maggioranza pronta a sostenere un governo. Il presidente nominato si reca quindi al Congresso, dove espone il programma del nuovo esecutivo e sulla base di questo chiede la fiducia. Se il candidato non ottiene la maggioranza assoluta, dovrà ripresentarsi alla camera per una nuova votazione dove vale la maggioranza semplice. Se anche stavolta non supera l'esame parlamentare, il presidente è deposto e il re è incaricato di trovare un altro candidato. Se entro due mesi nessun candidato ottiene la fiducia del Congresso, si indicono nuove elezioni.
Le autonomie - La Spagna è uno Stato unitario composto da 17 comunità autonome e due città autonome. Le comunità sono Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi. Le due città sono Ceuta e Melilla.
Entro i limiti della Costituzione, alle comunità autonome viene lasciato un ampio margine di libertà. Ciascuna di esse ha un organo esecutivo, ossia un governo, e un parlamento autonomo, che emana le leggi nelle materie trasferite dal governo centrale a quello regionale. In ognuna di esse è presente anche un Tribunale superiore di giustizia. In caso di conflitti di competenza fra comunità autonome e il governo centrale, entra in gioco la Corte costituzionale spagnola.
Il potere giudiziario - Nell'organizzazione giudiziaria spagnola, la giurisdizione ordinaria è suddivisa in quattro ordini: civile, penale, amministrativo e sociale. La Spagna segue un sistema di doppio grado di giudizio, che determina la gerarchizzazione degli organi giudicanti nell'ambito di un sistema di ricorsi.
La Corte suprema, che ha sede a Madrid, è il massimo organo giudiziario per tutte le categorie dell'ordinamento giuridico, fatte salve le disposizioni in materia di garanzie costituzionali. È composta dal presidente, dai presidentes de sala (presidenti di sezione) e dai magistrados previsti dalla legge per ciascuna sezione e divisione. Il tribunale nazionale, che ha sede a Madrid, ha competenza sull'intero territorio del Paese. Si compone di un presidente, dei presidenti di sezione e dai magistrati attribuiti per legge a ciascuna sezione e divisione (d'appello, penale, del contenzioso amministrativo e del lavoro).
Ogni comunità autonoma ha un proprio tribunale di giustizia, che rappresenta l'organo giurisdizionale di rango più elevato nel territorio di ciascuna comunità, fatte salve le competenze della Corte suprema. Si compongono di più sezioni (civile, penale, del contenzioso amministrativo e del lavoro). I tribunali provinciali hanno sede nei capoluoghi e la loro competenza, in materia civile e penale, si estende a tutta la provincia.
Il ruolo del re - Il capo dello Stato è il re Filippo VI. Simbolo di unità del Paese, rappresenta la Spagna nelle relazioni internazionali e modera il regolare funzionamento delle istituzioni nazionali. Oltre a promulgare le leggi, propone un candidato alla presidenza del governo (la cui nomina va poi sottoposta al Congresso) e indice elezioni e referendum secondo le modalità previste dalla Costituzione. Ha infine il comando supremo delle forze armate.