Anche agli italiani residenti all'estero è riconosciuto il diritto di voto per le elezioni politiche e i referendum. Ecco come funziona
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Secondo quanto prevede l'articolo 48 della Costituzione, anche agli italiani residenti all'estero è riconosciuto il diritto di voto. E possono esercitare questo diritto nella Circoscrizione estero. Vediamo come funziona.
Il voto all'estero - Se si risiede fuori dai confini nazionali per esprimere le proprie preferenze alle elezioni politiche, ai referendum abrogativi e costituzionali e per le elezioni del Parlamento europeo bisogna iscriversi all'Aire (Anagrafe Italiani Residenti all'estero). Bisogna farlo entro il 31 dicembre dell’anno precedente alle elezioni o entro il decimo giorno dalla comunicazione del giorno delle elezioni in caso di scioglimento anticipato. L’iscrizione è gratuita.
Poi l’Aire provvederà a comunicare l’elenco dei votanti al Consolato di riferimento che, in occasione delle elezioni, invierà all’elettore italiano il plico contenente la scheda elettorale, il certificato elettorale, un foglio informativo che spiega le modalità di voto, una busta bianca in cui inserire le schede votate, una busta affrancata con l'indirizzo dell'Ufficio consolare e le liste dei candidati della propria ripartizione. Per inviare il plico completato bisognerà rispettare i termini previsti nelle indicazioni. E, quindi, si potrà votare per corrispondenza. Quelli che possono votare senza iscrizione all'Aire sono i dipendenti di amministratori dello Stato, professori e ricercatori universitari e poi gli appartenenti e le forze armate e di polizia.
La ripartizione della Circoscrizione estero - In base alla legge elettorale in vigore, il Rosatellum, gli elettori all'estero eleggeranno 12 seggi totali: 8 alla Camere e 4 al Senato e i cittadini all'estero vengono divisi in quattro collegi: Europa, America meridionale, America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Votare in Italia - Se invece si vuole votare direttamente in Italia il cittadino italiano che risiede all’estero può farlo nelle sezioni elettorali del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ma deve inviare una comunicazione scritta al Consolato di residenza entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente alla votazione per la scadenza della legislatura (cinque anni). In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di referendum popolare, la richiesta deve essere presentata entro il decimo giorno successivo all’indizione della votazione.
La Costituzione - È un diritto espressamente previsto dalla carta costituzionale, all'articolo 48. "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi d'indegnità morale indicati dalla legge".