incendio nello scalo londinese

Ritardi e caos all'aeroporto Heathrow, cosa prevede la legge a tutela dei passeggeri

Cancellati numerosi voli diretti anche in Italia. Come fare per avere i rimborsi

21 Mar 2025 - 16:17
 © Afp

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Il caos scoppiato all'aeroporto londinese di Heathrow ha portato alla cancellazione di numerosi voli diretti in Italia, coinvolgendo un numero enorme di connazionali che dovevano rientrare nel nostro Paese. Lo afferma la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo, che ha registrato la cancellazione di diversi voli previsti da Londra con destinazione Milano, Venezia, Roma, Bologna e Napoli. La normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Le tutele per i passeggeri

 Lo scoppio di un incendio rientra nelle cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità delle compagnie aeree, ma anche in questi casi i diritti dei viaggiatori devono essere garantiti dai vettori. In caso di cancellazioni e ritardi prolungati le compagnie infatti devono garantire assistenza ai passeggeri, sotto forma di pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Le tutele si applicano ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario, e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

A chi non si applicano

 Le tutele non si applicano ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell'Ue operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso l'assistenza è quella assicurata dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto, nonché della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.

Cosa si può richiedere - Il passeggero ha diritto alla scelta tra tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, l'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea, imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Per quanto riguarda l'assistenza, sono previsti pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea, il trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.

Compensazione

 L'ulteriore compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro (prevista dall'art. 7 del Regolamento sulla base della lunghezza della tratta aerea) non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali quali le condizioni meteorologiche, gli scioperi, improvvise e imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza.

A chi inviare la richiesta di rimborso

 In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di pacchetto di viaggio tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto turistico. I siti web dei vettori aerei dispongono in genere di una apposita sezione dove gli utenti possono avviare la pratica di rimborso. 

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