Vademecum per le vacanze
© dal-web
Con la stagione estiva torna un annoso problema sulle strade delle vacanze. Che fare in caso dʼincidente con un veicolo con targa straniera che circola in Italia? E che fare se siamo noi a viaggiare allʼestero? Il punto di partenza è la Carta Verde, quel documento rilasciato dalla nostra assicurazione che prevede questo tipo di sinistri. Valida nella maggior parte dei Paesi europei (ma non tutti!), la Carta Verde è un certificato internazionale di assicurazione. A gestirne le pratiche in Italia è l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) e assicura che i risarcimenti di veicoli stranieri a danno di assicurati italiani vadano a buon fine.
Cosa fare allora se, malauguratamente, accade un incidente sulle strade italiane con una vettura straniera? Grazie i consigli dellʼAsaps ‒ lʼassociazione amici della polizia stradale ‒ facciamo il punto. La prima cosa è inviare una raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all'U.C.I. allʼindirizzo di Corso Sempione 39, 20145 Milano. Nella richiesta di risarcimento vanno indicate: targa e modello del veicolo, lo Stato estero di appartenenza, le generalità e l'indirizzo completo del proprietario del mezzo ed eventualmente del guidatore, la compagnia di assicurazione di questi e se possibile il numero di polizza assicurativa e la data di scadenza, la copia della Carta Verde dello straniero. Si possono aggiungere altri dati, come la copia della constatazione amichevole (che è valida anche in questi casi) e indicare l'autorità di polizia che eventualmente è intervenuta sul posto, per non parlare dei certificati medici in caso di lesioni alle persone. L'U.C.I. incaricherà la compagnia di assicurazione estera, il cui liquidatore può ovviamente verificare i danni al veicolo italiano.
La Carta Verde è valida in questi Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Con la Carta Verde si può circolare liberamente con la nostra copertura assicurativa. Più attenzione invece in quei Paesi dove la Carta Verde non è obbligatoria, come Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.
E se invece il nostro incidente avviene fuori dallʼItalia? Una legge italiana del 2003 prevede una procedura breve con invio della pratica allʼIvass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) allʼindirizzo di via del Quirinale 21, a Roma. LʼIvass funge da mandataria nei confronti dellʼassicurazione straniera per la liquidazione del danno, ma se entro tre mesi non ci fossero risposte alla richiesta di risarcimento, il danneggiato può rivolgersi all'U.C.I. La normativa UE impone alle compagnie di assicurazione la nomina, in ciascuno dei Paesi dello spazio economico europeo, di un mandatario per la trattazione dei sinistri, così da consentire a chiunque resti coinvolto in un sinistro provocato da un veicolo straniero di avere un interlocutore diretto con il quale trattare. Se il veicolo straniero, invece, appartiene a un Paese non dello spazio economico europeo, occorre chiedere l'intervento dell'U.C.I., che quale opererà per conto della Consap (l'organismo che in Italia gestisce il Fondo di Garanzia Vittime della Strada).