Ecco chi non può candidarsi
© LaPresse
Questo il testo del Consiglio dei ministri relativo al decreto sull'incandidabilità dei condannati in via definitiva a cariche elettive e di governo.
Le categorie interessate
Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
"Condizioni per un sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento"
Le disposizioni in materia di incandidabilità creano le condizioni per un sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento e mirano così a restituire ai cittadini la necessaria fiducia nei confronti dei candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e locali, e delle istituzioni che rappresentano. Negli ultimi anni, infatti, il susseguirsi delle indagini giudiziarie e delle condanne a carico dei rappresentanti della classe politica ha contribuito ad alimentare un clima di sfiducia diffusa, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e di delegittimazione nei confronti delle istituzioni della Repubblica e dei loro rappresentanti. Il provvedimento segue la stessa linea del rispetto della legalità, della trasparenza e del contrasto a fenomeni di corruzione.
Il Commissario anticorruzione
Tra le misure già approvate dal Consiglio dei Ministri alcune sono relative a un regime di controlli piu' stringente. E' il caso del Commissario anticorruzione, istituito dal Consiglio il 9 ottobre, all'interno della legge di stabilità (Cfr. comunicato stampa n. 49 del 9 ottobre 2012). Una volta a regime il Commissario presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, che potrà avvalersi della Guardia di finanza e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. Il nuovo regime di incandidabilità mira a dettare una disciplina organica in materia di incandidabilità estendendo le cause ostative alla candidabilità alle cariche politiche nazionali e sopranazionali (attualmente le cause di incandidabilità sono previste solo a livello locale).
I punti del testo
Di seguito i punti principali del testo, che sarà trasmesso al parere delle Commissioni parlamentari:
1) INCANDIDABILITA' ALLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il decreto prevede l'incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:
- di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone).
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato)
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell'elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell'ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria.
2) ACCERTAMENTO INCANDIDABILITA' SOPRAVVENUTA
Il decreto prevede che l'accertamento d'ufficio della condizione di incandidabilità comporta la cancellazione dalle liste. Nel caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti 'ostativi' sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le Camere deliberano ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
3) CAUSE OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI GOVERNO O PARLAMENTO
Le condizioni che determinano l'incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l'assunzione e lo svolgimento delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall'incarico.
4) DURATA DELL'INCANDIDABILITA'
L'incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità non è inferiore a sei anni. Altrettanto vale per gli incarichi di Governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell'incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo.
5) INCANDIDABILITA' IN CASO DI PATTEGGIAMENTO
Le norme sull'incandidabilità valgono anche quando la sentenza definitiva dispone l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma in nessun caso l'incandidabilità puo' essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l'unica causa di estinzione anticipata sull'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.
6) INCANDIDABILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI E A QUELLE NEGLI ENTI LOCALI
Il decreto, conformemente alla sua natura di testo unico, reca anche norme sull'incandidabilità degli amministratori regionali e locali, già disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell'istituto.