Pubblicata la sentenza del 19 giugno con la quale si negava il legittimo impedimento all'ex premier
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La Corte Costituzionale ha pubblicato le motivazione della sentenza sul legittimo impedimento del 19 giugno scorso con cui aveva respinto il ricorso di Silvio Berlusconi. Tra le motivazioni la Consulta spiega che da parte dell'allora Premier non ci fu osservanza del principio di "leale collaborazione" con il tribunale di Milano.
L'autorità giudiziaria ha esercitato il suo potere "senza ledere prerogative costituzionali dell'organo di governo, che restano tutelate in ordine sia all'attività sia all'organizzazione".
Il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato è "bidirezionale": vale cioè per il giudice, che deve tener conto degli impegni del premier, così come per quest'ultimo, che deve dare adeguato spazio nella sua agenda al processo che lo riguarda. Lo segnala la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza con cui ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Silvio Berlusconi contro il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del'ex premier a comparire nell'udienza del processo Mediaset del primo marzo 2010 in quanto impegnato a presiedere un Consiglio dei ministri.
Da un lato, osserva la Corte, il giudice "deve definire il calendario delle udienze 'tenendo conto degli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili'; dall'altro lato, il presidente del Consiglio dei ministri deve programmare i propri impegni 'tenendo conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell'interesse alla speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella propria agenda'".
Al consiglio dei ministri poteva andare il vice - Presiedere una riunione del Consiglio dei ministri può in astratto costituire un legittimo impedimento, ma il Cdm è convocato dallo stesso premier e ciò "segna una netta differenza rispetto ai casi in cui la possibilità di rinviare l'impegno sfugga interamente alla programmazione dell'imputato (come avviene, per i componenti delle assemblee elettive)". Lo segnala la Corte Costituzionale aggiungendo che il Regolamento del Consiglio dei ministri "prevede espressamente l'ipotesi di assenza o impedimento temporaneo del presidente del Consiglio dei ministri", attribuendo le relative funzioni al vicepresidente del Consiglio o, in mancanza, ministro più anziano. Un'ipotesi, osserva la Consulta, "che, nella XVI legislatura, si è verificata in oltre il dieci per cento delle riunioni".