Nel precedente provvedimento, l'importo per la prestazione della garanzia finanziaria era fissato a 4.938 euro
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Per i migranti che fanno richiesta d'asilo la cauzione va da 2.500 a 5mila euro, e sarà determinata "senza indugio dal questore", con valutazione "caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero". E' quanto prevede un decreto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che modifica il decreto ministeriale del 14 settembre 2023, "al fine di assicurare la flessibilità alla prestazione della garanzia finanziaria anche dal punto di vista soggettivo, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso".
Nel precedente provvedimento, l'importo per la prestazione della garanzia finanziaria era fissato a 4.938 euro e si prevedeva fosse prestata "entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico". Il nuovo decreto stabilisce il termine "entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell'importo determinato dal questore", con la possibilità che sia "prestata per un periodo di ventotto giorni, anche da parenti dello straniero in linea retta o collaterale entro il terzo grado, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato dell'Unione europea".
Per determinare l'importo della garanzia, il questore "valuta, in particolare, il grado di collaborazione fornita dallo straniero nelle procedure di identificazione, desumibile dalla documentazione, anche di natura elettronica, esibita ovvero dalle dichiarazioni rese dal medesimo".
Tra queste ultime vengono indicate la declinazione delle proprie generalità e l'indicazione della cittadinanza posseduta; la copia dei documenti di identità o di viaggio o la copia di ogni altro documento che attesti l'identità o la cittadinanza e sia in grado di agevolarne l'identificazione; la documentata indicazione del luogo di provenienza o di abitazione nel paese di origine; la descrizione delle modalità e degli itinerari del viaggio effettuato e degli eventuali organizzatori; l'indicazione delle generalità dei parenti, nonché del luogo, dell'indirizzo ovvero di un recapito telefonico in cui possono essere rintracciati in Italia; l'indicazione dell'indirizzo del luogo, in Italia, dove intende alloggiare o delle generalità e del recapito anche telefonico di chi è disponibile a offrigli ospitalità in Italia.