Faro sulla norma nel decreto flussi

Garante della privacy: "Riflettere sull'accesso ai cellulari dei migranti"

"È opportuno valutare la proporzionalità" della misura e sottoporla preventivamente e non successivamente all'esame giudiziale. "Particolare attenzione va poi rivolta ai minori", precisa

24 Ott 2024 - 15:15

Serve una "riflessione" sulla norma contenuta nel decreto flussi che prevede la possibilità da parte delle forze di polizia di accedere ai cellulari e altri dispositivi elettronici dei migranti che non collaborano alla loro identificazione. Lo afferma il Garante per la privacy, Pasquale Stanzione, sentito dalla prima commissione della Camera che sta esaminando il testo. Secondo Stanzione, "è opportuno valutare la proporzionalità" della misura e sottoporla preventivamente e non successivamente all'esame giudiziale. "Particolare attenzione va poi rivolta ai minori", precisa.

Cosa dice l'articolo 12 del decreto flussi

 L'articolo 12 del decreto flussi, spiega Stanzione, "legittima le autorità di pubblica sicurezza, in caso di inosservanza dell'obbligo di collaborazione del richiedente protezione internazionale o del migrante trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio, all'accesso immediato ai dati identificativi contenuti nei dispositivi elettronici e in eventuali schede in possesso dello straniero, nonché ai video contenuti nei medesimi dispositivi. L'accesso è previsto anche per i minori non accompagnati". Le garanzie procedurali sono la convalida da parte del tribunale dei minorenni per i minori e del giudice di pace per gli altri e la inutilizzabilità con relativa cancellazione dei dati acquisiti in caso di mancata convalida o convalida parziale. Alle operazioni di accesso è previsto possa presenziare il migrante.

"Valutare la proporzionalità del potere di perquisizione conferito alle autorità di pubblica sicurezza"

 "La norma sotto il profilo sostanziale merita una riflessione", secondo il Garante, che ritiene "opportuno valutare la proporzionalità del potere di perquisizione conferito alle autorità di pubblica sicurezza. Questa valutazione deve considerare l'ampio novero di informazioni dell'interessato suscettibili di essere recepite da un dispositivo mobile". In una sentenza del 4 ottobre, sottolinea Stanzione, la Corte europea di giustizia "ha ritenuto tale misura (la perquisizione dei dispositivi mobili, ndr) ammissibile se si definisce in modo sufficientemente preciso la natura e la categoria dei reati in discussione, si garantisce la proporzionalità e si sottopone l'esercizio di tale potere al controllo preventivo di un giudice". "Bisogna cioè - prosegue - circoscrivere le limitazioni alla privacy entro criteri di stretta necessità. La valutazione della proporzionalità implica una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti. Se applichiamo i criteri stabiliti dalla Corte Ue a questo decreto emerge che l'espressa inclusione, nel novero dei contenuti suscettibili di accesso, dei documenti anche video o fotografici, consente una perquisizione potenzialmente ampia del dispositivo, senza l'evidenza di un collegamento diretto tra i contenuti accessibili e l'esigenza di identificazione. In questa categoria di contenuti possono infatti essere compresi dati sensibili, persino di terzi".

"La sanzione della inutilizzabilità dei contenuti in caso di mancata convalida - nota il Garante - ancorché doverosa, non attenua del tutto il pregiudizio dell'accesso illegittimo ai dati in questione. Sarebbe quindi opportuno sopprimere almeno il riferimento espresso all'accessibilità dei dati video o fotografici o includere nel divieto di accesso i contenuti diversi dai documenti identificativi dell'interessato". Inoltre, afferma ancora, "la limitazione dell'intervento giudiziale solo alla fase successiva della convalida è difficilmente compatibile con l'esigenza di previa verifica in concreto del concetto di proporzionalità che la Corte europea ha affermato rispetto al procedimento penale oggetto della sentenza del 4 ottobre, tanto più che l'identificazione del migrante è un procedimento amministrativo. Sarebbe quindi opportuno limitare la convalida ai soli casi di urgenza come deroga alla previa autorizzazione giudiziale. Infine - sottolinea - l'estensione ai minori stranieri non accompagnati del potere di accesso va attentamente valutata considerando che i minori godono di una particolare tutela e bisogna sempre agire nel loro superiore interesse".

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