E' LEGGE

Giustizia, con 177 sì il Senato approva la riforma penale

Il Ddl diventa dunque legge. Era tra le condizioni poste dall'Ue per erogare i fondi del Recovery Plan

23 Set 2021 - 10:05

Il Senato ha approvato la riforma del processo penale con 177 sì e 24 no. Il testo era già stato licenziato dalla Camera ed è quindi legge. L'approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall'Ue per erogare i fondi del Recovery Plan.

APPELLO. Si conferma in via generale la possibilità - tanto del pubblico ministero, quanto dell'imputato - di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

CASSAZIONE. Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

PROCEDIMENTI SPECIALI. In caso di patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare; in caso di giudizio abbreviato si prevede, tra l'altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato.

MUTAMENTO DEL GIUDICE. Nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice dispone, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

QUERELA. Si delega il governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d'ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

PENA PECUNIARIA. Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI. Si delega il governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l'applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E' esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all'esecuzione della pena.

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO. Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all'articolo 131 bis del Codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. Con l'approvazione di un emendamento M5s è stato stabiliro che non potranno mai rientrare tra le cause di esclusione della punibilità per particolare tenuita' del fatto i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come la Convenzione di Istanbul del 2011.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO. Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il governo a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 168 bis del codice penale a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

GIUSTIZIA RIPARATIVA. Si delega il governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell'interesse sia della vittima che dell'autore del reato. Si prevede l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell'autore e della positiva valutazione del giudice sull'utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

ARRESTO IN FLAGRANZA PER CHI VIOLA PROVVEDIMENTI ALLONTANAMENTO. Viene introdotta nel codice penale una norma a tutela delle vittime di maltrattamenti e di atti persecutori colmando un vulnus del codice rosso: diventa obbligatorio l'arresto in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

DIRITTO ALL'OBLIO PER ASSOLTI. Il governo nell'esercizio della delega dovrà 'prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, costituiscano titolo per l'emissione del provvedimento di deindicizzazione che , nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

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