Per i giudici il premio "è di maggioranza e non di governabilità". Inoltre si devono garantire "maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento"
No al ballottaggio perché, per come è congeniato nell'Italicum, determina una lesione della rappresentatività degli elettori. Sì ai capilista bloccati. E invito al legislatore a garantire maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento. Sono i punti centrali delle motivazioni sull'Italicum esaminate e depositate dalla Corte Costituzionale. Per i giudici sì anche al premio di maggioranza per la lista che raggiunge il 40% dei voti.
In tutto 99 pagine, redatte dal giudice Nicolò Zanon e poi esaminate collegialmente dalla Corte. Definito e condiviso l'impianto, il testo è stato poi riletto e limato prima delle procedure di cancelleria. E ora l'ultimo passaggio sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà efficacia a questo testo atteso dalla politica per individuare paletti certi in cui incanalare il dibattito sulla nuova legge elettorale. Perché se è vero che il sistema è di per sé applicabile, strutturato per funzionare in caso di necessità, l'invito a fare un passo avanti è chiaro.
Monito al legislatore - La Costituzione, scrive infatti la Consulta, "non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". E' proprio da qui che il Parlamento deve ripartire per individuare uno strumento che assicuri rappresentanza e governabilità.
Premio di maggioranza - L'Italicum prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza che attribuisce 340 seggi alla Camera alla lista che ottenga il 40% dei voti. E secondo la Corte Costituzionale questa soglia "non è irragionevole". Un passaggio importante, che promuove appieno il premio, che punta a "bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività" "con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale".
Ballottaggio lesivo - Il secondo turno previsto nell'Italicum dà al partito che vince 340 seggi indipendentemente da una soglia minima di voti. Ma così strutturato determina "una lesione". La Corte spiega infatti che "il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità". Così costruito deve essere vincolato all'esigenza costituzionale "di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto". Una compressione che invece si realizza perché "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno".
"Ballottaggio per i Comuni è altra cosa" - Niente a che vedere, specificano le motivazioni, con il ballottaggio previsto per l'elezione dei sindaci, che avviene in maniera diretta e riguarda una carica monocratica.
Capilista bloccati - La Corte non solo non ha bocciato i capilista bloccati, ma anzi nella sentenza ne sottolinea la legittimità. Innanzitutto, le motivazioni fanno notare che nel Porcellum erano bloccate le liste nella loro interezza, e questo fu giudicato incostituzionale perché non lasciava alcun margine di scelta all'elettore. Nell'Italicum le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, è bloccato solo il capolista, il suo nome compare sulla scheda e l'elettore può esprimere sino a due preferenze. Non solo, c'è da considerare un altro aspetto: il ruolo che la Costituzione stessa affida ai partiti "quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale". E i capilista ne sono espressione.
Sorteggio per multicandidature ma va adeguato - Restano valide anche le multicandidature, ma cade la norma che consentiva al candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere materialmente eletto. La Corte l'ha giudicata "irragionevole" perché viola il principio d'uguaglianza e della personalità del voto. Sopravvive il criterio del sorteggio per la scelta. Ma è la stessa Corte a dire che questa non è la regola più adeguata. Spetta al "legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori".