Secondo il primo presidente della suprema corte, il provvedimento che cancella l'appello nega "la possibilità di impugnare decisioni ritenute ingiuste". Il ministro: "Le garanzie vengono aumentate, non diminuite"
"La semplificazione delle procedure non può significare soppressione delle garanzie". Il primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, critica così la bozza di decreto del governo che elimina l'appello per i ricorsi contro il diniego dello status di rifugiato. E invita uno dei "padri" del provvedimento, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a riflettere sulla conseguenze che quel decreto avrebbe sui diritti dei migranti.
Rivolgendosi proprio a Orlando durante la cerimonia d'inaugurazione dell'anno forense, alla quale anche Orlando era presente, Canzio ha spiegato che non va bene "immaginare che la partita si svolga tutta nel primo grado di giudizio, e senza che venga garantito un contraddittorio pieno, e poi improvvisamente sfoci tutto davanti alla Cassazione".
Il problema non è quello di intasare la Suprema Corte, ma va oltre: "Proprio nei confronti dei più deboli va riconosciuto il contraddittorio e la possibilità di impugnare seriamente le decisioni ritenute ingiuste".
Orlando, da parte sua, in una nota ribatte che lo scopo del testo varato "è proprio quello di rafforzare le garanzie nel giudizio di primo grado e assicurare l'effettività della tutela del migrante, ma nel contempo di apprestare gli strumenti necessari per evitare il rischio che la giurisdizione possa essere travolta dall'impatto di fenomeni sociali che hanno assunto dimensioni sconosciute nel passato".
"La lunghezza delle procedure - sottolinea il ministro - oggi crea un limbo che penalizza chi ha diritto all'asilo, costringendolo a un'estenuante situazione di incertezza, e favorisce, per altro verso, l'utilizzo improprio della procedura di richiesta d'asilo da parte di chi non ne ha diritto, nella speranza di allungare i tempi di permanenza nel Paese. Lo scopo del decreto è rispondere a queste criticità non mortificando in alcun modo il contradditorio dinnanzi al giudice di primo grado, garantendo che si articoli per iscritto secondo cadenze temporali ben definite".