Per il Tribunale il quesito è stato predisposto da organi che sono "espressione di un ruolo di garanzia". il giudice civile di Milano si riserva di prendere una decisione nel merito
Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul referendum costituzionale del 4 dicembre presentato dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra italiana. Il ricorso era stato presentato giudicando ingannevole il contenuto del quesito referendario. Il giudice civile di Milano, Loreta Donigo, non si è espresso sul ricorso e si riserva di prendere una decisione in merito.
La decisione è stata assunta dalla sezione 2bis del Tar. "Considerata l'urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar - riferisce una nota dei giudici amministrativi - non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione".
Tar: quesito neutrale, sottratto a giudizio - "Sia le ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum che hanno predisposto il quesito referendario sia il decreto presidenziale - nella parte in cui recepisce il quesito - sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale", sottolinea il Tar.
"Questioni di costituzionalità compentenza della Consulta" - "Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell'Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale", concludono i giudici amministrativi.
Il giudice civile di Milano si riserva - Al termine della discussione in aula, il giudice Loreta Donigo si è riservata di prendere una decisione nel merito: il verdetto è atteso nei prossimi giorni. Nel dettaglio, gli avvocati Tani, Bezza, Zecca e Besostri chiedono che la Corte Costituzione si pronunci sulla legittimità o meno della legge 352 del 1970 "laddove non prevede l'articolazione dei quesiti in caso di referendum approvativo", ha spiegato l'avvocato Tani. Il problema, ha aggiunto l'avvocato Besostri, è che "con più argomenti concentrati in un solo quesito, non si mettono i cittadini in condizione di potere esprimere un voto libero e consapevole". Nel ricorso, ha chiarito ancora Besostri "non chiediamo che sia sospeso il referendum, decisione che eventualmente spetta alla politica".