Legge approvata

Riforma Cartabia sul Csm: la scheda

Tra le principali norme contenute nel testo di legge che rinnova l'ordinamento giudiziario il sistema elettorale misto del Consiglio Superiore di Magistratura, lo stop alle porte girevoli e un solo cambio di funzioni per i magistrati

16 Giu 2022 - 18:42
Csm, Mattarella: "A voi il compito di rinnovare la fiducia nelle toghe" © Da video

Csm, Mattarella: "A voi il compito di rinnovare la fiducia nelle toghe" © Da video

Con il via libera del Senato di oggi, 173 sì e 37 no, è legge la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Ecco le principali norme contenute nel testo.

Sistema elettorale Csm - Il sistema proposto è misto: binominale con quota proporzionale e prevede il sorteggio dei distretti di Corte d'Appello per formare i collegi. I collegi binominali eleggono due componenti del Csm l'uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd 'migliori terzi') e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.

Composizione Csm - Il 'nuovo' Csm sarà composto da 30 membri (cui si aggiungono i tre componenti di diritto: presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione): 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti) e 10 laici.

Candidature Csm - Non sono previste le liste. Il sistema si basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura - anche nel suo distretto - (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

Stop nomine a pacchetto - Per gli incarichi direttivi/semidirettivi, l'assegnazione degli incarichi si decide in base all'ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette nomine a pacchetto. Il testo valorizza molto la formazione, prevedendo corsi di formazione per tutti sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del CSM di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell'ufficio del candidato. Si prevede l'obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

"Porte girevoli"/eleggibilità - Divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Lo stop vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali. Previsto l'obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l'assunzione dell'incarico (oggi - almeno in alcuni casi - c'è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Si introducono divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio. In particolare, per le cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non puoi candidarti se presti servizio o hai prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe. 

"Porte girevoli"/ricollocamento - Per il ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si distinguono diverse ipotesi: cariche elettive; incarichi di governo (con un mandato di almeno un anno); candidati non eletti; capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali ministeri. I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l'Avvocatura dello Stato (ma questo ad ora è un subemendamento non ancora votato). Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non possono assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni. Per i magistrati con incarichi apicali, dopo un mandato di almeno un anno, restano per ancora un anno fuori ruolo - ma non in posizioni apicali - e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.

Commissione disciplinare Csm - Si introduce l'incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V - quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità.

Collocamento fuori ruolo - Riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo. Prevista una delega per creare una tipizzazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari, per i quali è previsto il collocamento fuori ruolo e di quelli per cui è prevista l'aspettativa; no al collocamento fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali né se c'è scopertura nell'ufficio di appartenenza. In più deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l'altro e il limite massimo è abbassato a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo).

Accesso in Magistratura - Accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea (decade l'obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione); valorizzazione tirocini formativi e ufficio per il processo; attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell'ufficio per il processo PNRR; previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.
PASSAGGI DI FUNZIONE - Previsto un solo passaggio di funzione tra requirenti e giudicante penale entro i 10 anni dall'assegnazione della prima sede; limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla procura generale presso la cassazione anche qui si tratta di subemendamenti ad oggi non votati.

Fascicolo personale magistrato - Esiste già il fascicolo di ogni toga, ora si prevede 'l'istituzione fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente per ogni anno di attività i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, inclusa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi di giudizio'. Per via Arenula, in ogni caso, il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito.

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