Il paziente, però, dovrà aver precedentemente espresso tale volontà a un suo rappresentante, cioè all'amministratore di sostegno designato
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Sarà possibile chiedere, in determinati casi, l'interruzione delle terapie anche in assenza del testamento biologico. Il paziente, però, dovrà aver precedentemente espresso tale volontà a un suo rappresentante, cioè all'amministratore di sostegno designato. Lo ha stabilito il giudice tutelare del Tribunale di Roma. L'intervento del giudice tutelare sarà necessario in caso di opposizione da parte del medico a procedere.
"Mai più casi Englaro" - "Mai più casi come Eluana Englaro, in assenza di contestazioni di parenti o medici, con lunghi ricorsi al giudice tutelare". E' questo, secondo il segretario dell'Associazione Coscioni, Filomena Gallo, l'effetto del provvedimento del Tribunale di Roma che stabilisce che si possa richiedere l'interruzione delle terapie anche in assenza di testamento biologico del paziente.
La volontà del cittadino - Gallo spiega che con questo provvedimento "il giudice tutelare riconosce il rilievo della volontà del cittadino, che va rispettata ed eseguita, quando non può manifestarla, tramite il potere/dovere dell'amministratore di sostegno di ricostruire e far valere la decisione della paziente, senza necessità in assenza di contestazioni da parte di familiari o medici di ulteriori ricorsi o autorizzazioni da parte del Tribunale".
L'assenza del testamento biologico - Con questa "importante pronuncia", aggiunge Gallo, il tribunale mette in primo piano la volontà della persona, evitando che, come nel caso Englaro, per anni si sia costretti a combattere nei tribunali per vederla riconosciuta". Il giudice ha così "confermato la portata della legge 219/17 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT): la volontà della persona malata, non più capace di esprimersi, è stata conosciuta e ricostruita, perché espressa in precedenza anche in assenza di testamento biologico".